Sentenza del 05/09/2018 n. 7479 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali sottostanti, deducendo la mancata allegazione e notifica delle cartelle, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, la prescrizione dei crediti e la decadenza dal potere di riscossione. In primo grado il ricorso era stato accolto perché la costituzione dell'agente della riscossione era stata ritenuta nulla. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto appello, lamentando soprattutto di non aver ricevuto l'avviso dell'udienza di trattazione, con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello limitatamente alla questione processuale, dichiarando nulla la sentenza di primo grado poiché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non era stata avvisata dell'udienza del 9 novembre 2016 per un disguido della cancelleria. Gli atti sono stati rimessi alla Commissione Tributaria Provinciale per un nuovo esame. La Commissione regionale non ha deciso le ulteriori questioni, comprese la validità della costituzione tramite avvocato del libero Foro, la tardività della costituzione del contribuente, la notifica delle cartelle, la prescrizione e il merito dell'intimazione. Le spese sono state rimesse al giudice di primo grado e, per la fase d'appello, non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 31 del d.lgs. 546/1992
Comunicazione della data di udienza
L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere comunicato alle parti, almeno trenta giorni prima, perché costituisce una garanzia essenziale del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La sua omissione comporta la nullità della sentenza pronunciata.
Art. 61 del d.lgs. 546/1992
Le garanzie relative alla comunicazione dell'udienza previste per il primo grado si applicano anche al giudizio d'appello tramite il richiamo alla disciplina del processo di primo grado.
Art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. 546/1992
In caso di nullità della sentenza derivante dalla mancata instaurazione o violazione del contraddittorio, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità e rimettere gli atti al giudice di primo grado.
Artt. 11 e 12 del d.lgs. 546/1992
Le questioni relative alla capacità dell'agente della riscossione di stare in giudizio tramite un avvocato del libero Foro erano state sollevate dalle parti, ma non sono state esaminate dalla Commissione regionale perché la rimessione al primo giudice ha impedito la decisione sulle ulteriori questioni.
Cassazione, ordinanza n. 28843 del 1 dicembre 2017
Nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'omessa comunicazione determina la nullità della decisione.
La giurisprudenza di legittimità considera la comunicazione dell'udienza un adempimento essenziale: la sua omissione non è una mera irregolarità, ma determina la nullità della decisione.
Massime di principio
- Se una parte non riceve l'avviso di udienza per un errore imputabile alla cancelleria, la sentenza pronunciata senza consentirle di partecipare è normalmente nulla per violazione del contraddittorio.
- Il giudice d'appello, accertata una nullità processuale che ha inciso sul diritto di difesa, deve normalmente rimettere la causa al giudice di primo grado senza decidere il merito delle altre questioni.
- La mancata partecipazione all'udienza deve essere collegata alla mancata ricezione dell'avviso; una certificazione della cancelleria o altra documentazione ufficiale può essere determinante per dimostrare l'omissione.
- La rimessione al primo giudice non equivale a una vittoria definitiva sul merito: le eccezioni relative a notifiche, prescrizione, decadenza, interessi e validità delle cartelle dovranno essere nuovamente esaminate.
- Quando la nullità dipende da un errore dell'ufficio giudiziario non imputabile alle parti, il giudice può evitare di porre le spese a carico di una parte nella fase interessata.
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