Sentenza del 05/09/2018 n. 746 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposta successioni e donazioni - Accertamento - Accettazione con beneficio d'inventario - Opponibilità all'A.F. - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'opponibilità all'Amministrazione finanziaria dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, nonché del rilascio dei beni ai creditori del defunto ai sensi dell'articolo 507 del codice civile. Il ricorrente sosteneva che la propria responsabilità fiscale dovesse essere limitata al valore effettivamente residuo dei beni ereditari, dopo il pagamento dei debiti e delle passività dell'eredità. La Corte ha chiarito che l'articolo 5, comma 1, della legge n. 346 del 1990 non equipara, ai fini sostanziali della responsabilità, l'erede beneficiato all'erede puro e semplice: la nozione fiscale di erede rinvia a quella civilistica e la limitazione di responsabilità derivante dal beneficio d'inventario è opponibile anche al Fisco.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione non può essere determinata o riscossa ignorando il beneficio d'inventario. L'Amministrazione deve attendere la definitività della procedura liquidatoria per quantificare il tributo successorio e può agire nei confronti dell'erede soltanto nei limiti della residua capienza del patrimonio ereditario effettivamente pervenutogli. Lo stesso principio si applica alle imposte catastali e ipotecarie, che possono essere richieste solo dopo la deduzione delle passività a esse inerenti. La decisione riconosce quindi la fondatezza della posizione dell'erede e limita la pretesa fiscale al suo effettivo arricchimento.
Norme richiamate
Legge 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 5, comma 1
La norma individua il soggetto dell'imposta di successione senza distinguere espressamente tra erede puro e semplice ed erede che abbia accettato con beneficio d'inventario.
La disposizione deve essere interpretata alla luce della nozione civilistica di erede: l'accettazione con beneficio d'inventario non elimina la qualità di erede, ma limita la responsabilità patrimoniale e fiscale al valore dei beni ereditari effettivamente acquisiti.
Codice civile, articolo 507
Rilascio dei beni ai creditori del defunto.
Il rilascio dei beni nell'ambito della procedura di liquidazione ereditaria rafforza l'opponibilità ai terzi, compresa l'Amministrazione finanziaria, della limitazione di responsabilità dell'erede beneficiato.
Codice civile, disciplina dell'accettazione con beneficio d'inventario
L'erede beneficiato mantiene separati il proprio patrimonio e quello del defunto e risponde dei debiti ereditari, comprese le obbligazioni fiscali connesse alla successione, nei limiti del valore dell'attivo ereditario.
Cassazione, sentenza n. 2820 del 2005
La dichiarazione di rinuncia all'eredità, quando validamente effettuata, non può essere ignorata dall'Amministrazione finanziaria; il principio è richiamato per analogia rispetto all'opponibilità del beneficio d'inventario.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 4419 del 21 febbraio 2008
La limitazione di responsabilità dell'erede beneficiato si applica al complesso delle imposte connesse alla qualità di erede, incluse imposta di successione, imposte catastali e imposte ipotecarie, in modo da contenere il sacrificio economico entro l'effettivo arricchimento.
Massime di principio
- L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è opponibile anche all'Amministrazione finanziaria, purché sia stata validamente effettuata e adeguatamente documentata.
- Il Fisco non può pretendere imposte ereditarie come se l'erede fosse puro e semplice: deve considerare debiti, passività e risultato della procedura liquidatoria.
- La quantificazione definitiva del tributo può dover essere rinviata fino alla conclusione della liquidazione dell'eredità, quando non sia ancora determinabile l'attivo netto.
- La responsabilità dell'erede beneficiato è limitata alla residua capienza del patrimonio ereditario e non si estende automaticamente al patrimonio personale.
- Il principio riguarda non solo l'imposta di successione, ma anche le imposte ipotecarie e catastali connesse all'acquisto ereditario, nei limiti delle passività deducibili.
- In una situazione analoga è essenziale dimostrare tempestivamente l'accettazione con beneficio d'inventario, il rispetto della procedura prevista dalla legge e l'ammontare delle passività ereditarie.
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