Cassazione Penale, Sentenza n. 45258/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per danneggiamento e minaccia, sostenendo che i beni danneggiati (la specchiera di un mobile e i vetri degli infissi di un alloggio assegnato al progetto SPRAR) non potevano essere considerati "cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici" ai sensi del n. 7) dell'art. 625 c.p. richiamato dall'art. 635, secondo comma, n. 1), perché il progetto SPRAR era gestito da una cooperativa privata e quindi, a suo avviso, mancava la necessaria origine pubblica o gestione pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, secondo giurisprudenza consolidata, la qualificazione di "stabilimento pubblico" dipende dalla destinazione alla realizzazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità e non dall'appartenenza o dalla gestione pubblica diretta. L'alloggio di proprietà comunale assegnato al progetto SPRAR svolgeva la funzione di accoglienza di richiedenti asilo (funzione di pubblico interesse), perciò i beni ivi danneggiati devono considerarsi "cose esistenti in stabilimenti pubblici" e integrano la fattispecie di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), c.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato anche al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 635, secondo comma, n. 1), codice penale
danneggiamento di "edifici pubblici o destinati ad uso pubblico" e richiamo alle "altre delle cose indicate nel numero 7) dell'art. 625"
La norma punisce il danneggiamento di cose esistenti in edifici o stabilimenti pubblici; la Corte ha applicato la fattispecie al caso in cui le cose danneggiate si trovino in uno stabilimento pubblico inteso in base alla sua destinazione a funzione di pubblico interesse
art. 625, n. 7), codice penale
"cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici"
La nozione di "uffici o stabilimenti pubblici" va interpretata in base alla destinazione funzionale; uno stabilimento destinato a pubblico interesse è pubblico ai fini della norma anche se gestito o di proprietà privata
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
Norma processuale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per valutare se un bene danneggiato rientri nelle "cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici" conta la destinazione funzionale a pubblico interesse o utilità e non soltanto la titolarità o la gestione formale.
- Un immobile o complesso immobiliare destinato all'erogazione di servizi di interesse pubblico (es. accoglienza per richiedenti asilo) può configurare uno "stabilimento pubblico" anche se la gestione è affidata a soggetti privati (cooperative) o se la proprietà è privata o mista.
- Al contrario, attività e sedi di natura commerciale o privatistica, pur aperte al pubblico (es. banche), non assumono la qualifica di uffici/stabilimenti pubblici se la loro funzione non è riconducibile a un interesse pubblico o a una pubblica utilità perseguita dallo Stato o da ente pubblico.
- In casi analoghi occorre analizzare fattori quali la finalità del servizio erogato, la sua rilevanza pubblica, l'inquadramento normativo del servizio (se mantiene natura pubblicistica) e la relazione con l'amministrazione pubblica più che il mero profilo proprietario o gestionale.
- La qualificazione come "stabilimento pubblico" ha rilevanza pratica perché può determinare l'applicazione di fattispecie aggravate (es. artt. 625/635 c.p.) e quindi maggiori conseguenze penali per il danneggiamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45248/2022 del 29/11/2022
- Sentenza penale · 29 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45249/2022 del 29/11/2022
- Sentenza penale · 29 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45251/2022 del 29/11/2022
- Sentenza penale · 29 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45252/2022 del 29/11/2022
- Sentenza penale · 29 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45253/2022 del 29/11/2022
- Sentenza penale · 29 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45254/2022 del 29/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →