Cassazione Civile, Ordinanza n. 25629/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ente ospedaliero aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso di parte dell'IRES versata per l'anno d'imposta 2005, sostenendo di avere diritto all'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR della Sicilia aveva confermato, ritenendo che il beneficio avesse natura generale e spettasse in ragione della sola qualità soggettiva dell'ente, senza rilevanza della tipologia dei redditi dichiarati. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601 del 1973: secondo la ricorrente, il beneficio non può operare automaticamente per la sola appartenenza alla categoria agevolata quando, in concreto, i redditi assoggettati a tassazione derivino da attività diverse da quella istituzionale dell'ente; nel caso concreto, erano stati dichiarati redditi fondiari da terreni e fabbricati locati a condizioni di mercato o in patti in deroga, sicché occorreva verificare se tali attività fossero strumentali ai fini assistenziali dell'ente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'agevolazione prevista per gli enti ospedalieri ha natura soggettiva, ma la sua applicazione concreta richiede che i redditi oggetto di imposizione derivino da attività compatibili, per natura e attinenza, con le finalità istituzionali dell'ente e, se non direttamente istituzionali, che siano comunque strumentali in modo diretto e immediato a tali fini. La CTR si era invece limitata ad escludere la rilevanza della distinzione tra le varie tipologie di reddito, omettendo gli accertamenti di fatto necessari. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame secondo i principi indicati e nel rispetto degli oneri probatori delle parti.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601 del 1973
L'agevolazione per gli enti ospedalieri ha natura soggettiva, ma va riconosciuta solo in concreto per redditi derivanti da attività compatibili con la natura e le finalità del soggetto beneficiato; non basta la sola appartenenza alla categoria.
art. 2, l. n. 132 del 1968
La nozione di enti ospedalieri è richiamata per delimitare i soggetti beneficiari dell'agevolazione e per escludere soggetti privati o strutture non riconducibili agli enti ospedalieri pubblici soppressi.
Il ricorso è stato ritenuto rispettoso dell'onere di specificità perché indicava gli atti e la loro localizzazione nei gradi di merito.
È richiamato per evidenziare la trasformazione degli enti ospedalieri e il diverso assetto delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale prevista per determinate categorie di enti, pur avendo base soggettiva, non opera in modo automatico e richiede la verifica in concreto della riconducibilità dei redditi o delle attività alle finalità istituzionali del soggetto beneficiato.
- Quando il beneficio è correlato alla natura dell'ente, il giudice di merito deve accertare se le attività da cui derivano i redditi siano strumentali in modo diretto e immediato allo scopo istituzionale, escludendo le attività meramente lucrative o indifferentemente utilizzabili per qualsiasi fine.
- Se la sentenza d'appello ritiene irrilevante la tipologia dei redditi senza compiere gli accertamenti fattuali necessari sulla loro attinenza alle finalità dell'ente, la decisione è cassabile per violazione della norma agevolativa.
- Nel giudizio di legittimità, il rispetto dell'onere di specificità del ricorso è soddisfatto quando siano indicati con precisione gli atti processuali e la loro collocazione nel fascicolo in cui si è proposta la censura rilevante.
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