Cassazione Civile, Ordinanza n. 25440/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto del decesso del ricorrente, documentalmente provato ai sensi dell'art. 372 c.p.c., e ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo estinta la violazione amministrativa e non trasmissibile agli eredi l'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria. Conseguentemente ha escluso ogni provvedimento sulle spese di lite e sul contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
La controversia
Il destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata da CONSOB per violazione della disciplina sui prospetti informativi relativi a emissioni obbligazionarie, aveva proposto opposizione avverso la delibera sanzionatoria; la Corte d'appello aveva respinto l'opposizione. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità la difesa del ricorrente depositava il certificato di morte dell'interessato e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto decesso dell'incolpato, assumendo la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento della sanzione.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'autorità di vigilanza
indicato come disposizione violata in relazione alla pubblicazione di prospetti informativi di base
art. 8, comma 1, L. n. 689 del 1981
richiamato per la determinazione della sanzione mediante cumulo giuridico, individuando la violazione più grave
utilizzato per la produzione in cassazione del certificato di morte, idoneo a fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere
richiamato per il deposito della memoria nel giudizio camerale di legittimità
Massime di principio
- La morte dell'autore di una violazione amministrativa pecuniaria determina l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, che non si trasmette agli eredi.
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la sopravvenuta morte dell'incolpato comporta la cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere pronunciata anche in sede di legittimità, purché il decesso sia documentalmente provato.
- Quando l'obbligazione sanzionatoria si estingue per morte del trasgressore, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite né sul contributo unificato.
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