Cassazione Penale, Ordinanza n. 25217/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per concorso in rapina aggravata. Il primo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina aggravata ex artt. 110 e 628, commi 1 e 3, n. 1, c.p.; in concreto, la doglianza mirava a contestare sia la commisurazione della pena sia la valutazione del compendio probatorio posto a base della responsabilità, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo la marginalità della condotta e contestando la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specificità, perché non correlato alle ragioni della decisione impugnata e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza di appello sulla prova, in particolare sulla verifica dattiloscopica, era logica e non censurabile. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione corretta in diritto e conforme al principio secondo cui il giudice di merito può richiamare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover prendere in esame tutti i dati favorevoli o sfavorevoli. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro di censura sulla determinazione della pena, ma non ritenuto decisivo dalla Corte perché la doglianza era generica e orientata a una rivalutazione di merito
richiamato dal ricorrente in tema di commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto la censura non specifica e non scrutinabile in cassazione
indicato quale titolo del concorso nel reato di rapina contestato all'imputato
art. 628, commi 1 e 3, n. 1, c.p.
norma incriminatrice della rapina aggravata oggetto del giudizio di responsabilità
invocato per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego è legittimo se motivato sui soli elementi ritenuti decisivi o rilevanti
implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le doglianze non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a contestare in modo generico la valutazione della prova o la commisurazione della pena.
- La censura che mira a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio è estranea al sindacato di cassazione, salvo i soli vizi rilevanti della motivazione nei limiti consentiti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo tenuto a confutare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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