Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25217/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non_determinabile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per concorso in rapina aggravata. Il primo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina aggravata ex artt. 110 e 628, commi 1 e 3, n. 1, c.p.; in concreto, la doglianza mirava a contestare sia la commisurazione della pena sia la valutazione del compendio probatorio posto a base della responsabilità, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo la marginalità della condotta e contestando la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specificità, perché non correlato alle ragioni della decisione impugnata e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza di appello sulla prova, in particolare sulla verifica dattiloscopica, era logica e non censurabile. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione corretta in diritto e conforme al principio secondo cui il giudice di merito può richiamare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover prendere in esame tutti i dati favorevoli o sfavorevoli. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro di censura sulla determinazione della pena, ma non ritenuto decisivo dalla Corte perché la doglianza era generica e orientata a una rivalutazione di merito

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto la censura non specifica e non scrutinabile in cassazione

  • art. 110 c.p.

    indicato quale titolo del concorso nel reato di rapina contestato all'imputato

  • art. 628, commi 1 e 3, n. 1, c.p.

    norma incriminatrice della rapina aggravata oggetto del giudizio di responsabilità

  • art. 62-bis c.p.

    invocato per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego è legittimo se motivato sui soli elementi ritenuti decisivi o rilevanti

  • art. 616 c.p.p.

    implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le doglianze non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a contestare in modo generico la valutazione della prova o la commisurazione della pena.
  • La censura che mira a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio è estranea al sindacato di cassazione, salvo i soli vizi rilevanti della motivazione nei limiti consentiti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo tenuto a confutare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.