Cassazione Penale, Sentenza n. 25042/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una violenta aggressione avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2022 in zona Stazione Centrale di Milano, all’esito della quale un gruppo di giovani veniva ritenuto responsabile, in concorso con altro soggetto giudicato separatamente, di un tentato omicidio ai danni di una persona e di lesioni aggravate ai danni di un’altra. Il solo imputato ricorrente proponeva appello contro la sentenza di primo grado, poi confermata in secondo grado, contestando sia il diniego di rinnovazione istruttoria con esame di una testimone che avrebbe potuto riferire la sua estraneità all’azione, sia il travisamento di plurime prove (riconoscimenti fotografici, dichiarazioni testimoniali, frasi attribuitegli in un video, immagini e annotazioni di P.G.), sia soprattutto l’affermazione del suo concorso nel tentato omicidio senza adeguata dimostrazione del dolo, deducendo che l’accoltellamento fosse stata iniziativa estemporanea e imprevedibile del solo esecutore materiale e che non vi fosse prova della sua consapevolezza del possesso o uso del coltello. La Procura generale concludeva per il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi al diniego di rinnovazione istruttoria e al concorso del ricorrente nel reato di lesioni, confermando in quel punto la decisione di merito. Ha invece accolto il motivo relativo al tentato omicidio, rilevando che la sentenza impugnata non aveva fornito una motivazione adeguata sull’elemento soggettivo del ricorrente, e in particolare sulla consapevolezza/prevedibilità dell’uso del coltello, sull’eventuale accettazione del rischio dell’evento più grave ovvero sull’applicabilità del concorso anomalo ex art. 116 c.p. In conseguenza, ha annullato la sentenza limitatamente al concorso nel tentato omicidio e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano; nel resto ha rigettato il ricorso, rendendo irrevocabile la condanna per le lesioni.
Norme richiamate
La rinnovazione istruttoria in appello richiede una verifica di assoluta necessità della prova; nel rito abbreviato non sussiste un diritto della parte alla rinnovazione, ma solo una valutazione discrezionale del giudice.
Nel giudizio abbreviato l’acquisizione di prove integrative resta rimessa alla valutazione del giudice sulla loro assoluta necessità.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio deducibile è il travisamento della prova solo quando si introduca in motivazione un dato inesistente o si ometta la valutazione di una prova decisiva; non consente una nuova valutazione del compendio probatorio.
Il concorso di persone può fondarsi anche su un contributo morale o materiale che rafforzi l’altrui proposito criminoso; nei reati tentati può sussistere anche il dolo eventuale del concorrente, se il rischio dell’evento più grave è previsto e accettato.
Il concorso anomalo opera solo quando il reato più grave non sia voluto neppure nella forma del dolo eventuale e non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti e non ricollegabili eziologicamente all’azione di base.
Nel tentativo l’evento più grave deve essere valutato alla luce della struttura dell’azione e del coefficiente psicologico richiesto per il concorrente.
Massime di principio
- La rinnovazione dell’istruttoria in appello non è imposta dalla sola richiesta di parte: occorre che il giudice ravvisi una necessità assoluta dell’integrazione probatoria, anche nel giudizio abbreviato.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito della prova; il travisamento è configurabile solo se la motivazione si fonda su dati probatori inesistenti o omette una prova decisiva.
- Nel concorso di persone, la partecipazione può essere integrata anche da un contributo morale che rafforzi l’azione collettiva; la presenza attiva nel gruppo aggressivo può assumere rilievo causale e probatorio anche in assenza di un singolo gesto materiale specificamente individuato.
- Per attribuire a un concorrente il tentato omicidio è necessario una motivazione puntuale sul suo elemento soggettivo: il giudice deve verificare se egli abbia previsto e accettato il rischio dell’evento più grave oppure se difetti del tutto la volontà dell’evento omicidiario.
- Nel concorso nel tentato omicidio, il dolo eventuale del concorrente è compatibile con la fattispecie; se invece il concorrente non ha voluto nemmeno in forma eventuale l’evento più grave, occorre verificare l’eventuale concorso anomalo ex art. 116 c.p., sempre che l’evento non derivi da fattori eccezionali e imprevedibili.
- La distinzione tra concorso ordinario e concorso anomalo dipende dalla prevedibilità/accettazione del reato più grave: se l’evento più grave è stato previsto e accettato, si applica l’art. 110 c.p.; se è solo prevedibile ma non accettato, si apre il tema dell’art. 116 c.p.; se è imprevedibile ed estemporaneo, resta imputabile solo all’autore materiale.
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