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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18597/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una società aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con un'altra società, prevedendo la prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo all'affittuaria. Alla cessazione consensuale del rapporto di affitto, le parti avevano regolato la ripartizione interna dei debiti di lavoro e del TFR, con pattuizioni che mantenevano in capo all'affittuaria l'obbligo di pagamento e di manleva della società affittante. Un lavoratore, dopo il fallimento della società affittante, aveva chiesto l'ammissione al passivo dei crediti di lavoro maturati. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione del fallimento sull'improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione ex art. 98 l. fall. per tardiva/omessa notifica del ricorso e del decreto, ritenendo che la costituzione del curatore sanasse il vizio e imponesse, al più, un nuovo termine per la notifica. Nel merito, aveva qualificato l'accordo come accollo cumulativo esterno non liberatorio e aveva ritenuto che l'adesione del creditore trasformasse la posizione della fallita in una obbligazione sussidiaria, con onere del creditore di chiedere preventivamente il pagamento all'obbligata principale prima di rivolgersi al fallimento, ammettendo quindi il credito con riserva della prova di tale preventiva richiesta. Il fallimento ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul rito dell'opposizione allo stato passivo, sostenendo che la mancata notifica nel termine assegnato dovesse comportare l'inammissibilità; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme fallimentari sulla formazione dello stato passivo, contestando l'ammissibilità di una riserva fondata non su un'obbligazione condizionata in senso tecnico, ma sulla sola mancata escussione della società principalemente obbligata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'omessa notifica del ricorso e del decreto entro il termine assegnato non determina, di per sé, l'inammissibilità, specie se il curatore si sia costituito, con effetto sanante ex tunc del vizio e con conseguente inutilità della rinnovazione. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, richiamando il principio secondo cui l'ammissione di un credito con riserva atipica, estranea alle ipotesi tassative dell'art. 96 l. fall., equivale sostanzialmente ad ammissione piena, con la conseguenza che il fallimento non aveva un concreto interesse a dolersene. Il ricorso è stato quindi respinto nel suo complesso.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    opposizione ex art. 98 l. fall.

    l'opposizione allo stato passivo non è inammissibile per la sola omessa notifica nel termine assegnato, se il contraddittorio si è comunque instaurato o la controparte si è costituita.

  • art. 99, commi 4 e 5, l. fall.

    la mancata notifica del ricorso e del decreto entro il termine ordinatorio non comporta automaticamente l'inammissibilità; il giudice può assegnare un nuovo termine perentorio solo se il contraddittorio non si sia sanato.

  • art. 154 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi preclusiva sul termine, ma la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per la dedotta nullità processuale del decreto impugnato.

  • art. 96 l. fall.

    le ipotesi di ammissione con riserva sono tassative; la riserva atipica va considerata come non apposta.

  • art. 55, 3° comma, seconda parte, l. fall.

    richiama la categoria dei crediti condizionali che partecipano al concorso, ma la Corte osserva che la fattispecie in esame non vi rientra propriamente.

  • art. 2112, 2° comma, c.c.

    i debiti di lavoro sorti sino al trasferimento possono gravare solidalmente sull'affittante e sull'affittuaria secondo la disciplina del trasferimento d'azienda.

  • art. 1268, 2° comma, c.c.

    richiamato in via analogica dal tribunale per fondare un beneficio di preventiva richiesta al debitore principale, ma la Corte non aderisce a una diversa conclusione sul piano dell'interesse del ricorrente.

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato come parametro analogico per la rinnovazione della notificazione quando il contraddittorio non sia stato validamente instaurato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'omessa notifica del ricorso e del decreto nel termine assegnato non determina di regola inammissibilità se il contraddittorio si è comunque instaurato o la parte resistente si è costituita, poiché la costituzione sana ex tunc il vizio della notificazione.
  • Nei procedimenti introdotti con ricorso, la notificazione dell'atto introduttivo ha funzione di instaurare il contraddittorio, non di costituire il rapporto processuale; perciò la sua omissione o nullità non produce automaticamente preclusioni irreversibili.
  • Le ipotesi di ammissione con riserva al passivo sono tassative; una riserva atipica priva di base normativa va considerata come non apposta e il provvedimento va letto come ammissione piena del credito.
  • Quando il giudice qualifica un accordo tra debitori come accollo cumulativo esterno non liberatorio, occorre distinguere tra regolazione interna del debito e permanenza dell'obbligazione verso il creditore, senza sovrapporre automaticamente mancate richieste preventive all'obbligato principale e condizioni legali di ammissione al passivo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveAccertamento del passivoObbligazioni solidaliTrasferimento d'azienda
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniLavoro
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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