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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12204/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la confisca di quote societarie, del compendio aziendale della società Salia s.r.l.s. e delle disponibilità finanziarie del legale rappresentante, contestando la valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e patrimoni confiscati. Denunciava violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011, sostenendo che la confisca era stata disposta sulla base di una errata valutazione delle spese familiari ottenute tramite indici ISTAT (spesa media), senza un concreto riferimento ai redditi effettivi e con inversione dell'onere della prova a carico del proposto.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su ragioni non consentite in questa sede. Ha ritenuto legittimo l'uso degli indici ISTAT come elemento indiziario per desumere le spese di sostentamento del nucleo familiare e ha precisato che la censura proposta attiene a valutazioni di fatto (capacità reddituale, valutazione della redditività aziendale) non sindacabili in Cassazione salvo il difetto assoluto di motivazione o la mera apparenza della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 159/2011

    La censura muoveva da un presunto vizio applicativo di tale norma in materia di misure di prevenzione patrimoniali; la Corte ha ritenuto che la questione sollevata attiene alla valutazione fattuale della sproporzione e non ad un errore di diritto che renda inammissibile il ricorso per motivi non consentiti in Cassazione.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale criterio di ammissibilità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione: in Cassazione sono consentite censure per violazione di legge (es. difetto assoluto di motivazione), non la semplice rivalutazione di elementi di fatto o della congruità della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende nei casi di ricorso inammissibile quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte lo ha applicato per irrogare l'ammenda di euro 3.000.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021 (Caroppo)

    La Corte ha richiamato il principio che le analisi ISTAT possono essere utilizzate, con adeguato margine di ragionevolezza, per desumere le spese di sostentamento del nucleo familiare ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti/beni, rimanendo comunque a carico dell'interessato l'onere di dimostrare la propria capacità di investimento.

Massime di principio

  • L'utilizzo di indici statistici (es. ISTAT) per stimare le spese familiari è ammesso come prova indiziaria nelle procedure di confisca di prevenzione; chi subisce la misura deve fornire elementi concreti per confutare tale stima.
  • La Corte di Cassazione, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, limita il sindacato di legittimità ai vizi di diritto (es. difetto assoluto di motivazione) e non riesamina le valutazioni di fatto o la diversa valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
  • Per contestare efficacemente una confisca sulla base di presunta sproporzione è necessario proporre in sede di appello (e dimostrare) elementi fattuali che, singolarmente considerati, possano determinare un esito opposto del giudizio; semplici critiche al metodo statistico non bastano se non accompagnate da prova alternativa.
  • Chi impugna deve evitare motivazioni inammissibili: un ricorso che solleva solo questioni di fatto o rivalutazioni probatorie rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche (spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa.
  • Se viene utilizzata una metodologia indiziaria (es. medie ISTAT), l'onere di produzione di documenti e prove che dimostrino redditi o spese effettive superiori o differenti spetta al proposto/ricorrente.
  • Quando si contesta la motivazione di un provvedimento di prevenzione, è strategico individuare e documentare un unico elemento potenzialmente decisivo (es. prova documentale di redditi non considerati) che possa configurare un vizio di diritto o di motivazione rilevante per la Cassazione.

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