Cassazione Penale, Sentenza n. 47715/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello del 22/04/2024, resa in seguito ad annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena da parte della Corte di Cassazione. Raitano deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 179 e 420-ter c.p.p. per il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento per gravi condizioni di salute, contestando che la Corte avesse ritenuto che l'imputato avesse rinunciato a comparire (con dichiarazione raccolta dai Carabinieri). Entrambi i ricorrenti censuravano poi la determinazione della pena, sostenendo la reiterazione del vizio che aveva determinato l'annullamento (divieto di reformatio in peius e omessa motivazione in relazione alla pena base e al discostamento dal minimo edittale e all'aumento per continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo relativo al legittimo impedimento la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, indicando che la rinuncia espressa alla comparizione impedisce di invocare il legittimo impedimento, soprattutto in assenza di specificazioni che inficino la volontà dell'imputato. Sul motivo relativo alla determinazione della pena la Corte ha ritenuto che la Corte di Appello abbia adempiuto all'obbligo motivazionale, avendo indicato gli elementi ritenuti rilevanti (numerosi precedenti penali e pericolosità della personalità) per discostarsi dal minimo edittale e per l'aumento in continuazione, e che le doglianze dei ricorrenti fossero generiche e aspecifiche. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla disciplina del legittimo impedimento; la Corte ha ritenuto che la rinuncia espressa dell'imputato a comparire esclude la possibilità di invocare il legittimo impedimento.
Richiamato congiuntamente ad art. 179 c.p.p. nei motivi sul legittimo impedimento; la Corte ha ritenuto che l'istanza fosse infondata dato che l'imputato aveva rinunciato espressamente a partecipare.
Richiamato in relazione ai criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di Appello in quanto essa ha indicato gli elementi ritenuti rilevanti nell'ambito dei criteri ex art. 133 c.p., adempiendo così all'obbligo motivazionale.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per la statuizione relativa alla condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Se l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire, non potrà successivamente invocare il legittimo impedimento: la rinuncia esclude l'applicabilità delle norme sul legittimo impedimento salvo che sia dimostrato che la rinuncia non rappresentava una volontà autonoma e consapevole.
- Le istanze di rinvio per motivi di salute vanno adeguatamente documentate e tempestive; in mancanza di una documentazione chiara e di una prova che la rinuncia non sia volontaria, il giudice può legittimamente respingere la richiesta.
- Quando la Cassazione annulla con rinvio limitatamente alla pena, la Corte di merito deve motivare chiaramente le ragioni del discostamento dal minimo edittale e degli aumenti (es. continuazione), facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; tuttavia la motivazione è considerata sufficiente se sono indicati gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti.
- Censure generiche sull'«incongruità» della pena o prive di specifici punti di doglianza sono spesso ritenute aspecifiche e inammissibili: il rimedio in Cassazione richiede censure puntuali sulla motivazione e sulla violazione di norme o principi.
- Ricorrere in Cassazione comporta il rischio di condanne alle spese e, nei casi di inammissibilità per colpa, di sanzioni ulteriori (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso.
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