Cassazione Penale, Sentenza n. 16252/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che, riformando il giudizio di primo grado, aveva rideterminato la pena per il capo B) (rapina aggravata) e dichiarato estinti per prescrizione gli altri reati. Contestavano la responsabilità personale per la sottrazione del portafoglio (mancanza di prova del dolo richiesto dall'art. 628 c.p.), la mancata applicazione dell'art. 116 c.p. (concorso anomalo) sostenendo che il furto non fosse prevedibile rispetto all'aggressione concordata, la mancata riconoscenza di attenuanti (risarcimento danno ex art. 62 n.6 c.p. e attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti) e difetti di motivazione e contraddittorietà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente l'affermazione di responsabilità, basata sui riconoscimenti dei testi (anche informali, immediati) e sulla concordanza delle dichiarazioni riguardo alla sottrazione del portafoglio. Ha confermato la corretta applicazione dell'art. 116 c.p., ritenendo prevedibile, nel contesto di un'aggressione di gruppo, che potesse verificarsi la sottrazione di denaro/oggetti di valore e che i coimputati, continuando l'aggressione mentre avveniva lo strappo, avessero dato un contributo materiale alla rapina. Ha ritenuto infondate le doglianze sulle attenuanti, dato il mancato risarcimento del danno e la discrezionalità del giudizio di comparazione delle circostanze. Per l'inammissibilità dei ricorsi ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto sussistente il dolo della rapina in capo ai ricorrenti per il loro contributo materiale e per il fatto che, pur essendo la sottrazione ad opera di uno, essa avvenne sotto gli occhi di tutti i sodali che continuarono l'aggressione, contribuendo a superare la resistenza della vittima
Il giudice ha applicato il concorso anomalo richiedendo nesso causale e psicologico tra la condotta voluta e l'evento diverso: il furto è stato ritenuto oggetto di possibile rappresentazione come logico sviluppo dell'aggressione di gruppo, valutando concretamente personalità degli imputati e circostanze ambientali
L'attenuante per aver risarcito il danno non è stata riconosciuta per mancanza di elementi che comprovassero il risarcimento; la prova del fatto costitutivo dell'attenuante incombe sul ricorrente
La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità: non sono consentite prospettazioni che riformulino i fatti o propongano una rivalutazione alternativa delle risultanze probatorie proprie del merito
Per l'inammissibilità dei ricorsi la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina librettamente le prove: i giudizi di fatto e la valutazione della credibilità dei testimoni spettano al merito e non sono sovvertibili in sede di legittimità salvo vizio di motivazione aderente ai parametri dell'art. 606 c.p.p.
- Per configurare il concorso anomalo ex art. 116 c.p. occorre verificare, oltre al nesso causale, un nesso psicologico di prevedibilità dell'evento diverso; la valutazione è concreta e tiene conto della personalità degli imputati e delle circostanze dell'azione
- In aggressioni di gruppo è ragionevolmente prevedibile lo sviluppo della sopraffazione anche in danno del patrimonio della vittima (es. sottrazione di denaro), soprattutto se il comportamento dei sodali facilita il compimento dell'atto
- L'attenuante per risarcimento del danno richiede prova concreta del pagamento o della riparazione; dichiarazioni generiche o assenza di elementi probatori determinano il diniego
- La comparazione fra aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice del merito e resta impregiudicabile in Cassazione salvo motivazione manifestamente illogica o arbitraria
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