Cassazione Civile, Sentenza n. 31398/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di merito denunciando, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 19, 20 e 29 del D.P.R. n. 1142/1949 e della Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/2012, sostenendo che il C.T.U. avrebbe adottato un "saggio di fruttuosità" (4,8%) abnorme e fuori mercato e non avrebbe operato le previste detrazioni e considerazioni sugli sfitti; hanno inoltre contestato la quantificazione degli interessi sulle somme spese per accessioni e ampliamenti, lamentando che molte fatture rilevanti non siano state considerate nella liquidazione ex art. 983 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto. Ha ritenuto che le censure attengono a valutazioni tecniche del C.T.U. e del giudice di merito, disciplinate dal giudizio di merito e non suscettibili di sindacato in Cassazione salvo specifica e autosufficiente indicazione dei passaggi della consulenza che si ritengono viziati; le ricorrenti non hanno trascritto integralmente i passaggi salienti della relazione del C.T.U. né specificato le critiche, quindi il mezzo è inammissibile. Sono state condannate al pagamento delle spese processuali a favore del controricorrente (€200 per esborsi e €8.000 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%). La Corte ha inoltre disposto che, se dovuto, il contributo unificato versato dalle ricorrenti possa essere raddoppiato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Usato come parametro di censura in cassazione per vizio di motivazione; la Corte ricorda che il ricorrente deve indicare specificamente i passaggi della motivazione o della consulenza tecnica d'ufficio che si ritengono illogici o carenti, trascrivendoli e motivando la critica
Riferimento alla domanda riconvenzionale del convenuto relativa al rimborso per accessioni e interventi; la determinazione dei crediti e degli interessi per opere di ampliamento è questione di accertamento di merito
artt. 19, 20 e 29 D.P.R. n. 1142/1949
Norme richiamate dai ricorrenti in tema di determinazione della rendita catastale e dei criteri per la valutazione del valore degli immobili; la Corte ha ritenuto che il giudizio applicativo su tali criteri rientri nel sindacato di merito e non sia idoneo a fondare il ricorso per cassazione senza specifiche evidenze
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/2012
Citata dai ricorrenti per sostenere che il saggio di fruttuosità per immobili di categoria D dovrebbe essere del 2% e che vanno operate determinate detrazioni; la Corte ha ritenuto la censura meramente tecnica e non documentata nei termini richiesti per la cassazione
Riferimento procedurale: le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. in vista dell'udienza, senza che ciò incidesse sull'ammissibilità del ricorso
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti in caso di responsabilità processuale aggravata; la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per applicare tale previsione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sindaca limitatamente la motivazione e i profili di diritto: le questioni tecnico-economiche (es. quantificazione del valore degli immobili, saggio di fruttuosità, calcolo dei frutti) sono, di regola, questioni di merito e non di legittimità e pertanto difficilmente riescono in cassazione se non corredate da puntuale e specifica indicazione dei vizi di motivazione
- Chi impugna in cassazione una decisione che si fonda su una consulenza tecnica d'ufficio deve trascrivere integralmente i passaggi salienti della relazione del C.T.U. che si ritengono viziati e spiegare con precisione le critiche: la genericità o la mera ridicola riproposizione di conteggi alternativi non è sufficiente
- Se si contesta il "saggio di fruttuosità" o altri parametri tecnici, il ricorrente dovrebbe fornire elementi comparativi concreti e calcoli alternativi completi e coerenti con la normativa (es. utilizzo di dati di mercato pertinenti, detrazioni previste dalle circolari, considerazione dell'alea da sfitti), così da consentire al giudice di legittimità di valutare l'incidenza del vizio
- Le contestazioni relative alla qualificazione delle spese (manutenzione vs nuova costruzione/ampliamento) ai fini dell'art. 983 c.c. richiedono la puntuale indicazione dei documenti e delle fatture e la spiegazione del nesso causale tra le opere e l'aumento patrimoniale: senza ciò restano questioni istruttorie di merito
- Il rigetto del ricorso in cassazione può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di misure accessorie (es. raddoppio del contributo unificato) se ricorrono i presupposti; quindi valutare attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre impugnazione
- Se si ritiene che il consulente abbia adottato parametri territoriali non pertinenti (es. uso di dati di un comune limitrofo), occorre dimostrare l'irrilevanza dei dati usati o fornire dati alternativi meglio riferibili al contesto locale
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