Cassazione Civile, Sentenza n. 31395/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia civile per accertamento di sconfinamento e per la restituzione di una porzione di terreno, demolizione delle opere e risarcimento danni. La convenuta Grillo aveva contestato la validità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., disconoscendo la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata informativa e proponendo querela di falso; il Tribunale accertò la falsità della sottoscrizione e ammise la querela di falso. I ricorrenti impugnarono tale accertamento in appello e in Cassazione sostenendo, in sintesi, che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non avrebbe forza di atto pubblico/di fede privilegiata (richiamando anche la legge n. 890/1982) e che la querela di falso non sarebbe stata ammissibile o rilevante ai fini della decisione sul perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la querela di falso è ammissibile anche nei confronti dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. e che tale avviso, se sottoscritto dall'agente postale o attestato nella forma prevista, gode di efficacia probatoria fino a querela di falso. La Corte ha inoltre ribadito che la validità della notificazione ex art. 140 richiede il compimento di tutte le formalità (deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso, invio e effettiva ricezione della raccomandata informativa) e che, se la firma sull'avviso risulta apocrifa, la notificazione non può considerarsi perfezionata salvo prova contraria che l'atto sia stato comunque ritirato dal destinatario. I ricorrenti sono stati censurati per non aver specificamente contestato l'autenticità della firma né dimostrato che l'indirizzo fosse riferibile alla destinataria o a persona abilitata a riceverla. Condanna alle spese processuali di Cassazione a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Regola la notificazione mediante deposito nella casa comunale con invio della raccomandata informativa: il perfezionamento richiede il compimento di tutte le formalità prescritte (deposito, affissione, invio e ricezione effettiva della raccomandata informativa); l'avviso di ricevimento inerente tale procedimento è rilevante e può essere impugnato con querela di falso.
legge n. 890/1982 (disciplinante notificazioni per posta)
Disciplina l'uso del servizio postale per notificazioni; l'attestazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso per le attività da lui compiute per delega dell'ufficiale giudiziario.
art. 2700 c.c.
Definisce gli atti pubblici e la loro forza probatoria; la decisione affronta la portata probatoria dell'avviso di ricevimento rispetto alla presunzione di autenticità degli atti pubblici e riconosce la possibilità di contestazione mediante querela di falso.
art. 221 c.p.c.
Norma richiamata dai ricorrenti nella doglianza sulla preclusione, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la censura nella forma proposta, poiché non attaccava la ratio decisoria impugnata.
art. 222 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 221 c.p.c.; la Corte ha ritenuto che le censure non colpissero il fondamento della decisione impugnata.
art. 327 c.p.c. (2° comma)
Richiama la forma tardiva dell'appello proposta dalla Grillo; contesto procedurale iniziale relativo ai termini di impugnazione.
art. 160 c.p.c.
Richiamato nei precedenti giurisprudenziali relativi ai vizi formali della notificazione per posta; la Corte osserva che non tutte le omissioni formali sono sanabili e alcune vanno descritte nella relata dell'ufficiale giudiziario.
art. 1335 c.c.
Riferimento alla presunzione di conoscenza degli atti: può essere superata dimostrando che il destinatario è stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo, se dovuto.
Massime di principio
- L'avviso di ricevimento della 'raccomandata informativa' ex art. 140 c.p.c. ha efficacia probatoria fino a querela di falso: può quindi essere impugnato mediante querela di falso se si contesta l'autenticità della firma o l'avvenuto compimento delle formalità.
- La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutte le formalità essenziali (deposito in casa comunale, affissione dell'avviso alla porta, spedizione e effettiva ricezione della raccomandata informativa); la sola spedizione non è sufficiente a perfezionare la notifica.
- Se la firma sull'avviso di ricevimento è provata apocrifa, la notificazione non può considerarsi perfezionata a meno che il notificante non dimostri che l'atto sia comunque stato ritirato dal destinatario presso la casa comunale.
- Per contestare efficacemente la notifica in giudizio occorre proporre specifiche e concrete doglianze (es. querela di falso o prove che dimostrino la mancata ricezione), non meri rilievi astratti sulla inammissibilità dello strumento probatorio.
- Chi disconosce una sottoscrizione deve porre in atto le prove adeguate (es. CTU grafica, dimostrazione che l'indirizzo non è riferibile al destinatario o che la firma non è riconducibile allo stesso) perché altrimenti l'altra parte può invocare la fede privilegiata dell'avviso fino a querela di falso.
- La querela di falso è ammissibile solo se riguardi documenti rilevanti per la decisione: va dunque valutata la rilevanza del documento contestato rispetto all'esito della causa.
- In sede di impugnazione è necessario colpire la ratio della decisione di merito; censure che non incidono sui motivi decisivi sono dichiarate inammissibili.
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