Cassazione Civile, Sentenza n. 31447/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carbonara aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificatole il 24.6.2021 con cui De Vito intimava il pagamento di € 2.853,19 a titolo di compensi professionali; l'opponente denunciò la nullità del precetto per omissione della menzione del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà (e della formula esecutiva). Il Tribunale di Bari accoglieva l'opposizione e dichiarava la nullità del precetto. Il ricorrente impugnava in Cassazione su tre motivi: (1) violazione procedurale per non aver il Tribunale concesso il termine per l'introduzione del giudizio di merito (rilevando la presunta struttura bifasica dell'opposizione), (2) errata interpretazione dell'art. 654 c.p.c. perché, secondo il ricorrente, la menzione non sarebbe necessaria quando il debitore già conosceva il provvedimento che aveva reso esecutivo il decreto (es. ordinanza ex art. 648 o sentenza di rigetto dell'opposizione), (3) la nullità sarebbe stata sanata per raggiungimento dello scopo poiché l'intimato aveva comunque conoscenza dei provvedimenti.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'opposizione proposta dopo la notifica del precetto e prima del pignoramento è opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. (preesecutiva) e non opera la struttura bifasica delle opposizioni endoesecutive. Ha respinto i secondi motivi confermando il consolidato orientamento secondo cui l'omessa menzione, nel precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà equivale alla mancata notifica del titolo esecutivo (art. 479 c.p.c.), ledendo il minimo informativo dovuto all'intimato ai sensi dell'art. 480 c.p.c.; tale omissione determina una nullità non sanabile con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 156, comma 3, c.p.c.) e la conoscenza 'aliunde' del provvedimento non la cura. La Corte ha altresì precisato che l'obbligo di menzionare il provvedimento concessorio dell'esecutorietà ai sensi dell'art. 654, comma 2, c.p.c. opera ogni qualvolta il decreto ingiuntivo acquisti efficacia esecutiva dopo la sua emanazione, ivi compreso il caso di esecutorietà provvisoria concessa ex art. 648 c.p.c. Ha condannato il ricorrente al pagamento di € 500 alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., in misura minima per il non perfetto allineamento giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Norma che consente l'opposizione agli atti esecutivi; qui la Corte riconosce che l'opposizione è stata proposta sulla base del precetto notificato.
art. 617 c.p.c.
La Corte distingue il comma 1 (opposizione preesecutiva, giudizio in sede ordinaria) dal comma 2 (opposizione endoesecutiva davanti al giudice dell'esecuzione), escludendo l'applicazione della struttura bifasica nel caso concreto.
art. 654 c.p.c.
La menzione, nel precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà è obbligatoria quando il decreto ingiuntivo acquista esecutorietà dopo la sua emanazione; la mancata indicazione equivale a mancata notifica del titolo esecutivo e determina nullità del precetto.
art. 480 c.p.c.
Definisce le informazioni minime che il precetto deve contenere; la Corte considera la mancata menzione del provvedimento di esecutorietà come violazione di tali obblighi informativi.
art. 479 c.p.c.
Stabilisce l'obbligo di notifica del titolo esecutivo; la Corte equipara l'omessa menzione del provvedimento di esecutorietà alla mancata notifica del titolo, con conseguente nullità.
art. 156, comma 3, c.p.c.
Prevede sanatoria per raggiungimento dello scopo: la Corte ritiene che la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o la conoscenza aliunde non sanino l'omessa menzione, perché l'atto si rivela definitivamente inidoneo a raggiungere lo scopo.
art. 648 c.p.c.
Norma sulla concessione di esecutorietà provvisoria: la Corte afferma che l'obbligo di menzione ex art. 654 comma 2 ricade anche quando l'esecutorietà è stata concessa con ordinanza ex art. 648 nel corso del giudizio.
art. 642 c.p.c.
Riferita in giurisprudenza: riguarda il decreto ingiuntivo originariamente provvisoriamente esecutivo; la Corte distingue i casi e conferma la portata generale dell'art. 654 c.p.c.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Norma sulle spese di lite e condanna per grave temerarietà: applicata per la condanna del ricorrente alla Cassa delle ammende in misura minima, per il non perfetto allineamento giurisprudenziale.
Massime di principio
- Se il precetto è fondato su un decreto ingiuntivo che è divenuto esecutivo dopo la sua emanazione, il precetto deve indicare espressamente il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà (data e riferimento), altrimenti l'atto è nullo per violazione degli obblighi informativi e della notifica del titolo esecutivo.
- La conoscenza 'aliunde' da parte dell'intimato del provvedimento che ha reso esecutivo il decreto non supplisce all'omessa menzione nel precetto: l'omissione è rilevante di per sé e non è sanata dalla mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
- La regola della struttura bifasica delle opposizioni agli atti esecutivi si applica solo alle opposizioni endoesecutive (proposte durante l'esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione); l'opposizione preesecutiva ex art. 617, comma 1, c.p.c., è giudizio in sede contenziosa ordinaria e non richiede il termine per introdurre il merito previsto per le opposizioni endoesecutive.
- Quando esiste incertezza o conflitto nella giurisprudenza di legittimità su una questione processuale rilevante, chi impugna corre il rischio di una condanna per responsabilità processuale, sebbene in misura mitigata se l'orientamento non sia univoco.
- In fase di redazione del precetto il creditore/precettante deve verificare e riportare integralmente gli estremi del titolo esecutivo e di ogni provvedimento successivo che abbia conferito esecutorietà, per evitare nullità inoppugnabili.
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