Cassazione Penale, Sentenza n. 44781/2024 del 05/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per motivi distinti. De Cristofaro ha denunciato: 1) mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma (valutazione della tenuità della cosa/targa); 2) mancato riconoscimento dell'attenuante comune per danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n.4); 3) omissione di statuizione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive (nuove misure dell'art. 20-bis cod. pen.), con doglianza sulla modalità di deposito via PEC e mancanza di avviso orale sull'esistenza delle pene sostitutive. Lancia ha censurato: 1) rigetto dell'istanza di rinvio per impegno professionale del difensore (violazione degli artt. 179 e 420-ter c.p.p.); 2) mancata riqualificazione del fatto da ricettazione/falsificazione a furto in considerazione della confessione e delle dichiarazioni dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi, nel complesso, infondati e ha respinto le doglianze sui profili di merito (riconoscimento delle attenuanti e valutazione della prova). Quanto alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive, la Corte ha considerato ammissibile la disciplina transitoria ma ha censurato la condotta difensiva che aveva inviato la richiesta via PEC il giorno precedente all'udienza senza portarla all'attenzione in discussione, rilevando inottemperanza agli oneri di diligenza e tenendo conto degli indirizzi giurisprudenziali sul deposito telematico; i motivi relativi a tale omissione sono quindi infondati. Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza soltanto nei confronti di De Cristofaro perché il reato di ricettazione (capo G, relativo al motociclo Piaggio Beverly) risultava estinto per prescrizione: termine prescrizionale decaduto (decorrenza 28/06/2012, termine di 10 anni aumentato di un quarto, con sospensioni già computate). Il ricorso di Lancia è stato rigettato e Lancia condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte ha valutato che il riconoscimento dell'attenuante speciale (quarto comma) richiede valutazione dell'intrinseco valore economico del bene e degli altri elementi ex art. 133 c.p.; la targa non è stata ritenuta di valore tale da giustificare l'attenuante.
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo anche con riferimento agli effetti subiti dalla persona offesa; nel caso la Corte ha ritenuto non sussistente tale lieve entità.
Le nuove pene sostitutive per pene detentive brevi possono essere applicate in appello, ma l'applicabilità richiede istanza dell'imputato presentata al più tardi in udienza di discussione; la mancata adeguata comunicazione/sollecitazione dell'istanza può determinarne l'inefficacia.
artt. 545-bis cod. proc. pen., 132 cod. pen., art. 53 l. 24/11/1981 n. 689
Richiamati nei motivi relativi alla sostituzione della pena; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata corretta, tempestiva e sostanziale sollecitazione a favore della misura sostitutiva, e che la mera trasmissione via PEC senza adeguata contestualizzazione non obbliga automaticamente il giudice ad applicare le nuove pene sostitutive.
art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (discipl. transitoria)
Disciplina transitoria applicabile ratione temporis per la richiesta delle pene sostitutive in appello; la Corte l'ha richiamata per stabilire i termini entro cui l'istanza deve essere formulata.
art. 87 d.lgs. n. 150/2022 (comma 6-bis, norme sul deposito telematico e PEC)
La giurisprudenza citata discute se il deposito via PEC produca effetto dal rilascio della ricevuta o necessiti che l'atto si sia effettivamente portato all'attenzione del giudice; la Corte ha sottolineato l'onere di diligenza del difensore nell'assicurare la conoscenza del deposito.
Norme sul calcolo della prescrizione: la Corte ha applicato il termine prescrizionale di 10 anni per la ricettazione con l'aumento di un quarto ed ha computato le sospensioni, giungendo all'estinzione del reato per prescrizione.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
La declaratoria d'ufficio dell'estinzione del reato per prescrizione deve essere rilevata quando risulti evidente; la Corte ha annullato senza rinvio per prescrizione ai sensi di questa norma.
Norma che dispone la condanna alle spese per i ricorsi infondati: applicata nei confronti di Lancia per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive in appello deve essere formulata in modo chiaro e portata all'attenzione del giudice in udienza; il semplice invio via PEC, soprattutto all'ultimo minuto, può non essere sufficiente salvo dimostrazione che la cancelleria e il giudice ne hanno avuto effettiva conoscenza.
- La valutazione della tenuità del fatto e delle attenuanti legate al valore dell'oggetto (es. targa) richiede un esame complessivo: non conta solo il valore intrinseco ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla vittima; decisioni sulla tenuità sono questioni di diritto connesse a valutazioni di fatto e vanno adeguatamente motivate.
- Le questioni di credibilità e la riqualificazione del fatto (valutazione dell'attendibilità della confessione) sono profili di merito che la Corte di cassazione esamina solo in presenza di manifeste contraddizioni o vizi motivazionali; normalmente non sono riesaminabili in sede di legittimità.
- La prescrizione va calcolata con attenzione: vanno considerati i termini previsti dalla legge per il reato, gli aumenti di pena previsti dalle norme e le eventuali cause di sospensione; se il termine è ormai decorso la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Le istanze di rinvio per impegno professionale del difensore devono essere tempestivamente comunicate e documentate non appena noto l'impegno; l'omessa indicazione della data di conoscenza dell'impedimento può giustificare il rigetto dell'istanza.
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