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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32578/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma di condanna per favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e l'applicazione dell'aggravante di cui alla legge n. 203/1991, deducendo tre motivi: (1) violazione dell'art. 384 c.p. e vizio di motivazione per mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità in favore del convivente; (2) errata applicazione dell'art. 378 c.p. posto che non sussisteva obbligo di riferire la presenza di ospiti e i fatti neutri non potevano provare la responsabilità; (3) vizio nella qualificazione dell'aggravante speciale (art. 7 legge n. 203/1991) per mancata prova dell'appartenenza a clan o del contributo fornito a elementi apicali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo: ha riconosciuto che l'esimente prevista dall'art. 384 c.p. si applica quando l'atto di favoreggiamento è dettato dallo stato di necessità per salvare un congiunto convivente, e che essa può valere anche se il salvataggio coinvolge anche estranei quando la posizione del congiunto è indissolubilmente connessa a quella degli altri. La Corte ha censurato la motivazione della Corte d'appello che aveva dichiarato non dimostrata la convivenza in modo contraddittorio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché "il fatto non è punibile"; l'annullamento è stato disposto ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p., per manifesta infondatezza dell'ipotesi accusatoria.

Norme richiamate

  • art. 378 cod. pen.

    Definisce il reato di favoreggiamento personale; la Corte conferma che il fatto materialmente integrava le condotte contestate ma la sua punibilità può essere esclusa da cause soggettive di giustificazione come lo stato di necessità in favore del congiunto.

  • art. 384 cod. pen.

    Prevede la causa di non punibilità per chi, per salvare un congiunto, pone in essere atti che altrimenti costituirebbero reato; la Corte interpreta la norma nel senso che l'esimente opera anche quando, per salvare il convivente, il favoreggiamento coinvolge pure estranei se le loro posizioni sono indissolubilmente connesse.

  • art. 7 legge n. 203 del 1991

    Aggravante speciale per fatti commessi al fine di agevolare l'attività di un'associazione camorristica: la Corte richiama la necessità di motivazione e prova dell'appartenenza o del rapporto con il clan, rilevando che la mera contestazione senza adeguata prova non giustifica l'applicazione dell'aggravante.

  • art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di annullare senza rinvio quando la sentenza impugnata è manifestamente infondata; la Corte l'ha applicata per evitare un ulteriore giudizio quando gli elementi accertati rendono superfluo il rinvio.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 6874 del 17/05/1993, Pezone)

    Principio secondo cui l'esimente di cui all'art. 384 c.p. opera anche quando la posizione del congiunto è talmente connessa con quella di estranei che non è possibile salvare il congiunto senza salvare anche gli altri; la Corte lo utilizza per valutare la ricostruzione fattuale.

Massime di principio

  • L'art. 384 c.p. (esimente per chi salva un congiunto) può escludere la punibilità anche quando il favoreggiamento coinvolge estranei, se la posizione del congiunto è indissolubilmente connessa a quella degli altri presenti.
  • Il giudice deve motivare in modo coerente e non apodittico sull'esistenza di un rapporto di convivenza e sulla concreta impossibilità di operare una distinzione tra il congiunto e gli altri: la mancanza di tale motivazione può portare all'annullamento della condanna.
  • L'applicazione di aggravanti legate alla criminalità organizzata richiede prova adeguata e motivazione specifica dell'apporto o dell'appartenenza al clan; non è sufficiente un richiamo approssimativo a dati di scarsa valenza probatoria.
  • Quando dagli accertamenti di merito emerge la manifesta infondatezza dell'impianto accusatorio, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitandosi un nuovo giudizio che non potrebbe cambiare il risultato.
  • In casi analoghi occorre valutare cumulativamente la situazione di fatto (convivenza, disponibilità dell'abitazione, collocazione delle persone nascoste) per determinare se l'aiuto costituisca atto giustificato dallo stato di necessità o reato punibile.

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