Cassazione Civile, Ordinanza n. 13190/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2003: uno emesso nei confronti di una società di costruzioni edili e tre emessi nei confronti dei soci, per la ripresa a tassazione di ricavi non dichiarati e, per i soci, degli utili presuntivamente distribuiti in una società a ristretta base sociale. La società aveva dichiarato ricavi molto contenuti, non aveva ottemperato a un invito a produrre documentazione contabile ed extracontabile, e l'ufficio aveva quindi proceduto ad accertamento induttivo. In ricorso l'Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza regionale con quattro motivi: 1) motivazione apparente della decisione di appello; 2) nullità/non ritualità delle notifiche della richiesta di documenti e degli avvisi di accertamento ritenute dalla CTR; 3) erroneità dell'affermazione secondo cui la sanatoria della nullità della notifica dell'avviso, derivante dall'impugnazione tempestiva, opererebbe solo ex nunc e quindi oltre il termine decadenziale dell'accertamento; 4) erroneità della declaratoria di inammissibilità della deduzione del raddoppio dei termini, che l'ufficio sosteneva di poter introdurre anche in appello e che, secondo la ricorrente, avrebbe comunque reso tempestivo l'accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo e accolto il terzo e il quarto. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una ratio decidendi individuabile, dunque non apparente, e ha confermato la nullità della notificazione alla società perché l'ufficio aveva seguito un procedimento "ibrido" non conforme alla sequenza rituale di notifica, specie quanto all'uso dell'art. 140 c.p.c. Tuttavia ha accolto la censura sulla sanatoria, affermando che l'impugnazione tempestiva dell'atto notificato con vizio determina sanatoria ex tunc della nullità della notifica, con conseguente radicamento della conoscenza dell'atto già alla data della notificazione nulla. Ha inoltre accolto il motivo sul raddoppio dei termini, qualificandolo come mera difesa o eccezione rilevabile d'ufficio, deducibile anche in appello, e ha rilevato che, all'epoca dei fatti, non era necessaria la presentazione della denuncia nei termini ordinari per applicare il raddoppio. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese, con invito al giudice di rinvio a consentire alla società la produzione dei documenti richiesti con l'atto notificato in modo nullo.
Norme richiamate
"motivazione puramente apparente"
La Corte richiama il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione: la sentenza non è nulla se è comunque individuabile una ratio decidendi comprensibile.
Viene evocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
È la norma richiamata per le notificazioni degli atti tributari, in combinazione con le regole del codice di procedura civile.
È la disciplina della notificazione agli enti; la Corte rileva che, nel caso concreto, il procedimento seguito non è stato rituale.
Per le ipotesi di irreperibilità relativa, la Corte afferma che va seguita integralmente la sequenza procedimentale prevista dalla norma, senza ibridazioni con modalità proprie della notifica all'ente presso la sede.
La tempestiva impugnazione dell'atto notificato con vizio determina la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, con effetto retroattivo.
art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
È la norma sul termine decadenziale per l'accertamento; la Corte afferma che la sanatoria ex tunc della notifica fa sì che la conoscenza dell'atto si radichi entro il termine di decadenza.
art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamata insieme all'art. 43 d.P.R. 600/1973 quale termine decadenziale rilevante in materia di IVA.
art. 25, comma 1, della legge n. 28 del 1999
È citato nel passaggio ricostruttivo della notifica della richiesta di documentazione, in relazione alle modalità di attivazione del potere istruttorio.
art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato come base del potere dell'ufficio di richiedere documentazione al contribuente.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello non è apparente quando consente di individuare una ratio decidendi effettiva e comprensibile, anche se sintetica, soddisfacendo il minimo costituzionale richiesto dall'art. 132 c.p.c.
- La notificazione di un atto tributario agli enti deve rispettare in modo rigoroso la sequenza procedimentale prevista dalla legge; non è valida una notifica "ibrida" che cumuli formalità riferibili a regimi diversi senza completa osservanza del procedimento prescritto.
- Quando la notificazione nulla di un atto impositivo è seguita da tempestiva impugnazione del contribuente, il vizio è sanato per raggiungimento dello scopo con effetto ex tunc, perché la conoscenza dell'atto risulta comunque acquisita entro il termine di decadenza dell'azione accertativa.
- Il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento può essere dedotto dall'Ufficio anche in appello, trattandosi di mera difesa o di eccezione rilevabile d'ufficio, e non di una preclusione processuale assoluta.
- Ai fini dell'operatività del raddoppio dei termini, per i fatti anteriori alla disciplina sopravvenuta non era necessario che la denuncia fosse presentata entro il termine ordinario di decadenza dell'accertamento.
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