Cassazione Penale, Ordinanza n. 33301/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che, con ricorsi separati, hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per una serie di furti commessi in supermercati. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo ricorrente ha articolato sei motivi: ha contestato la ricostruzione della responsabilità per il reato di furto sostenendo che il ragionamento dei giudici di merito fosse illogico e carente; ha contestato la validità della querela, assumendo la carenza di legittimazione attiva dei soggetti che l'avevano proposta per i punti vendita; ha censurato l'applicazione dell'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede; ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; ha contestato il bilanciamento delle circostanze; e ha infine censurato la determinazione della pena, anche con riferimento alla continuazione e al parametro dell'art. 533 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese in appello, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e che si risolvessero in richieste di rivalutazione del merito non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha osservato che i motivi erano sostanzialmente reiterativi delle doglianze già respinte nei gradi di merito e che la motivazione della Corte d'appello era congrua e immune da vizi logico-giuridici. Quanto al primo ricorrente, ha ribadito che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato sulla sola assenza di elementi positivi. Quanto al secondo ricorrente, ha ritenuto inammissibili le censure sulla valutazione della prova, sulla legittimazione a proporre querela nei furti in supermercato, sull'aggravante della pubblica fede, sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno lieve e sulla dosimetria della pena. Ha quindi condannato entrambi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma di concorso di persone nel reato nel titolo di condanna confermato in appello
norma incriminatrice del furto, oggetto di contestazione e di conferma della responsabilità nei gradi di merito
aggravanti del furto richiamate nella sentenza di merito e oggetto di censura in cassazione
le attenuanti generiche possono essere negate per difetto di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non basta la sola incensuratezza
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; nel caso concreto è stata correttamente esclusa perché il danno non era di rilevanza economica minima
richiamato nel motivo di ricorso sul bilanciamento tra circostanze, ritenuto infondato
richiamato in tema di continuazione e aumento di pena, ritenuto correttamente applicato
richiamato ai fini della determinazione della pena, ritenuta adeguatamente motivata
richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità e alla valutazione del materiale probatorio, doglianza non accolta
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
invocato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
invocato come parametro del vizio di motivazione
richiamato per affermare l'inammissibilità della deduzione del travisamento della prova proposta per la prima volta in cassazione
non citato espressamente nel testo, quindi non inserito
aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede: non esclusa dalla sola presenza di videosorveglianza
art. 62-bis, d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. l. 24 luglio 2008, n. 125
la riforma ha reso insufficiente la sola incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le medesime doglianze già formulate in appello e motivatamente respinte, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito né della prova: le censure che mirano a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili.
- Nel caso di cosiddetta doppia conforme, il travisamento della prova non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se ciò comporta un ampliamento del devolutum oltre i limiti del giudizio di appello.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato; dopo la riforma del 2008 la sola incensuratezza non è sufficiente per ottenerle.
- In tema di furto, la legittimazione a proporre querela nei supermercati può appartenere non solo al direttore, ma anche ad altre figure apicali o funzionali, come responsabili della sicurezza, capi reparto o cassieri, secondo l'assetto organizzativo del punto vendita.
- L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla mera esistenza di un impianto di videosorveglianza, se questo serve solo a registrare o a consentire l'individuazione successiva degli autori e non impedisce l'immediata sottrazione del bene.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio economico sia effettivamente minimo; non può essere riconosciuta quando il danno abbia una consistenza apprezzabile.
- La determinazione della pena, quando si collochi al di sotto della media edittale e dia conto della pena base e degli aumenti per continuazione, non richiede una motivazione particolarmente ampia o analitica.
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