Cassazione Civile, Ordinanza n. 08789/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto quelle del giudizio di legittimità a carico della controricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso in relazione alla compravendita di terreni agricoli, con richiesta di imposte di registro e ipocatastali che la parte acquirente aveva versato. La contribuente ha poi presentato istanza di rimborso delle somme pagate, assumendo la spettanza dell’agevolazione per i terreni agricoli. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia censura la sentenza regionale che aveva accolto il rimborso: con il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’eccezione sull’inammissibilità del rimborso per definitività dell’avviso di liquidazione fosse deducibile e comunque rilevabile d’ufficio; con il secondo motivo sosteneva che, essendo l’avviso notificato al notaio rogante e non impugnato, si fosse formato un giudicato/una definitività impeditiva del rimborso, poiché il notaio era legittimato esclusivo all’impugnazione dell’atto notificatogli; con il terzo motivo denunciava la violazione della disciplina regionale siciliana sull’agevolazione, assumendo che i terreni non fossero agricoli ma edificabili; con il quarto motivo lamentava omesso esame della destinazione urbanistica risultante da certificato prodotto in giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
eccezioni nuove in appello
Il divieto riguarda solo le eccezioni in senso stretto; restano deducibili in appello le mere difese e le eccezioni improprie, nonché le questioni rilevabili d’ufficio come la decadenza/inammissibilità dell’istanza di rimborso quando il titolo impositivo è divenuto definitivo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 21
Richiamati nel motivo per sostenere la legittimazione all’impugnazione e i termini/forme del ricorso tributario.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-ter
La registrazione telematica e la notifica dell’avviso al notaio non alterano l’assetto della solidarietà passiva né impediscono che le parti impugnino l’avviso di liquidazione.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57
Il notaio rogante è solidalmente obbligato con le parti al pagamento dell’imposta; l’amministrazione può scegliere a quale obbligato rivolgersi e la notifica al notaio è valida.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1
imposta principale (cd. postuma)
La Corte osserva che la qualificazione del tributo come principale/complementare/suppletiva andava fatta valere con l’impugnazione dell’avviso, non in sede di rimborso dopo la sua definitività.
l. regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 60
Norma regionale invocata sull’agevolazione per i trasferimenti di terreni agricoli; i motivi sul punto restano assorbiti per l’accoglimento dei primi due motivi.
l. regione Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, art. 20, comma 15
Richiamata come interpretazione autentica della disciplina agevolativa regionale.
Massime di principio
- Quando il contribuente non impugna l’avviso di liquidazione e paga quanto richiesto, l’istanza successiva di rimborso è inammissibile perché contrasta con un titolo impositivo ormai definitivo.
- Nel processo tributario il divieto di proporre eccezioni nuove in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso stretto; sono invece sempre deducibili le mere difese e le questioni rilevabili d’ufficio.
- In tema di imposta di registro, il notaio rogante e le parti dell’atto sono condebitori solidali; l’amministrazione può notificare l’avviso anche solo al notaio e la mancata impugnazione dell’atto notificato a lui definisce il rapporto anche nei confronti delle parti.
- La notifica dell’avviso di liquidazione al notaio, anche nella registrazione telematica, non priva le parti della legittimazione a impugnare l’atto; ma se l’avviso non viene impugnato da alcuno tra i soggetti legittimati, il rimborso non può essere chiesto successivamente.
- La qualificazione del tributo liquidato e la contestazione della sua spettanza devono essere fatte valere con l’impugnazione dell’avviso di liquidazione, non tramite rimborso dopo la definitiva formazione del rapporto tributario.
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