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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08789/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto quelle del giudizio di legittimità a carico della controricorrente.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso in relazione alla compravendita di terreni agricoli, con richiesta di imposte di registro e ipocatastali che la parte acquirente aveva versato. La contribuente ha poi presentato istanza di rimborso delle somme pagate, assumendo la spettanza dell’agevolazione per i terreni agricoli. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia censura la sentenza regionale che aveva accolto il rimborso: con il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’eccezione sull’inammissibilità del rimborso per definitività dell’avviso di liquidazione fosse deducibile e comunque rilevabile d’ufficio; con il secondo motivo sosteneva che, essendo l’avviso notificato al notaio rogante e non impugnato, si fosse formato un giudicato/una definitività impeditiva del rimborso, poiché il notaio era legittimato esclusivo all’impugnazione dell’atto notificatogli; con il terzo motivo denunciava la violazione della disciplina regionale siciliana sull’agevolazione, assumendo che i terreni non fossero agricoli ma edificabili; con il quarto motivo lamentava omesso esame della destinazione urbanistica risultante da certificato prodotto in giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente non impugna l’avviso di liquidazione e paga quanto richiesto, l’istanza successiva di rimborso è inammissibile perché contrasta con un titolo impositivo ormai definitivo.
  • Nel processo tributario il divieto di proporre eccezioni nuove in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso stretto; sono invece sempre deducibili le mere difese e le questioni rilevabili d’ufficio.
  • In tema di imposta di registro, il notaio rogante e le parti dell’atto sono condebitori solidali; l’amministrazione può notificare l’avviso anche solo al notaio e la mancata impugnazione dell’atto notificato a lui definisce il rapporto anche nei confronti delle parti.
  • La notifica dell’avviso di liquidazione al notaio, anche nella registrazione telematica, non priva le parti della legittimazione a impugnare l’atto; ma se l’avviso non viene impugnato da alcuno tra i soggetti legittimati, il rimborso non può essere chiesto successivamente.
  • La qualificazione del tributo liquidato e la contestazione della sua spettanza devono essere fatte valere con l’impugnazione dell’avviso di liquidazione, non tramite rimborso dopo la definitiva formazione del rapporto tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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