Cassazione Penale, Sentenza n. 38480/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari per reati di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990), articolando tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata prova dei "gravi indizi di colpevolezza" per i capi 14, 16 e 18 (sosteneva che le intercettazioni e le immagini consentivano una lettura alternativa e che le ricostruzioni fossero congetturali); 2) omissione di derubricazione alla fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5), per carenza di indicazione di quantità e tipologia della sostanza; 3) difetto delle esigenze cautelari concrete e attuali (pericolo di reiterazione), con rilievo della distanza temporale dei fatti e delle circostanze favorevoli del ricorrente (lavoro all'estero e comportamento da mero acquirente).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame sia limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità: non ammette una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto coerente e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale che, valutando congiuntamente intercettazioni, riprese video, localizzazioni e altri comportamenti (involucri, andirivieni di acquirenti, coincidenze temporali), ha dedotto gravi indizi di colpevolezza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione (questione non dedotta nei precedenti gradi). Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la continuità e la modalità dell'attività delittuosa e il coinvolgimento recente del ricorrente in fatti analoghi in Francia, con valutazione prognostica dell'attualità del pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sul procedimento per il riesame: il Tribunale decide sull'impugnazione dell'ordinanza del GIP; qui è richiamata per qualificare la natura dell'atto impugnato.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona la detenzione e il traffico di stupefacenti. I capi contestati sono stati configurati ai sensi di tali commi per attività di acquisto, detenzione e cessione.
art. 273 cod. proc. pen.
Disposizione sul contenuto dell'ordinanza cautelare; la Corte ricorda che l'insussistenza dei "gravi indizi" è sindacabile in Cassazione solo se sussiste violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47
Regola il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari: l'attualità si valuta con una prognosi fondata sulla personalità dell'imputato, sulle modalità del fatto e sulle sue condizioni di vita, non richiedendo la previsione di una specifica occasione futura di reato.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di responsabilità per la determinazione della inammissibilità del ricorso; applicata qui per determinare il versamento di Euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per valutare la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, utile per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle ordinanze del riesame è limitato: è possibile censurare la motivazione solo per violazione di norme o manifesta illogicità; non è consentita una rivalutazione dei fatti già ponderati dal giudice di merito.
- Le intercettazioni con linguaggio criptico e la loro interpretazione costituiscono valutazione di fatto del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione che le interpreta risulta manifestamente illogica o irragionevole.
- Questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi (es. derubricazione per lieve entità se non contestata prima) sono generalmente inammissibili in Cassazione.
- Per la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) la valutazione è prognostica: può fondarsi sulla personalità, sulle modalità del reato e sul contesto socio-ambientale; non è necessaria la previsione di una specifica occasione futura di delitto.
- La prova indiziaria si consolida quando più elementi convergono (intercettazioni, videoregistrazioni, localizzazioni e comportamenti coerenti): la loro valutazione coordinata può legittimare la misura cautelare se la motivazione è coerente.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende se sussiste colpa nella determinazione dell'impugnazione.
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