Cassazione Penale, Sentenza n. 49289/2022 del 27/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere applicata per il delitto di concorso in tentato omicidio (artt.110, 56, 61 n.1, 575 c.p.). Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica del fatto (elemento oggettivo e soggettivo), la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, nonché la valutazione del dolo omicidiario e l'idoneità degli atti a cagionare la morte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per vizio di motivazione riguardo alla qualificazione dell'elemento psicologico. Ha evidenziato la contraddittorietà dell'ordinanza del Tribunale di Lecce, che ora riferiva alternativamente dolo eventuale, dolo diretto e concorso anomalo, pur essendo pacifico in giurisprudenza che il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato. Per tali carenze motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Lecce per nuovo esame; le altre doglianze (esigenze cautelari) sono state ritenute assorbite.
Norme richiamate
Norma di riferimento per il riesame delle misure cautelari; richiamata come base procedurale del provvedimento impugnato
art.110, 56, 61 n.1, 575 cod. pen.
Norme che qualificano l'imputazione provvisoria (concorso di persone e tentato omicidio); il giudice del riesame aveva confermato tale qualificazione, ma la Cassazione ha rilevato incertezze sulla ricostruzione dell'elemento soggettivo
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione in cassazione richiamati per la formulazione dei motivi
art.606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (lette a), b), c), e) a seconda dei motivi utilizzati dal ricorrente); richiamata come base per i profili dedotti
Norme relative alle esigenze cautelari e alle modalità di motivazione del provvedimento; richiamate nei motivi relativi al vizio di motivazione sulle esigenze cautelari
Richiamato dal Tribunale (con riferimento al concorso anomalo); la Cassazione rileva contraddittorietà tra la qualificazione per concorso ordinario/anomalo e le diverse forme di dolo indicate
art.94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prescrizioni procedurali a cura della cancelleria a seguito dell'annullamento e rinvio; menzionata per gli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- In tema di tentato omicidio, la valutazione dell'elemento psicologico deve escludere il dolo eventuale: la motivazione deve chiaramente ricondurre l'atteggiamento dell'agente al dolo diretto o al dolo alternativo compatibile con il tentativo.
- Se il giudice del riesame utilizza argomentazioni contraddittorie o alternative sulla sussistenza del dolo, la motivazione è viziata e la decisione può essere annullata in Cassazione per carenza logico-giuridica.
- La presenza di gravi indizi può derivare da identificazioni fotografiche, immagini di videosorveglianza e dichiarazioni dei testi; tuttavia, l'esistenza di tali indizi non basta se il ragionamento sul requisito soggettivo è incoerente.
- Il ritorno degli indagati sul luogo per tentare di cancellare immagini costituisce elemento rilevante a sostegno del pericolo di inquinamento delle prove e delle esigenze cautelari, purché adeguatamente motivato.
- In sede di impugnazione cautelare la Cassazione limita il suo sindacato alla correttezza e alla completezza della motivazione; errori formali o contraddizioni sulla qualificazione giuridica e sul dolo sono motivo tipico di annullamento e rinvio.
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