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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22879/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Con il primo motivo ha dedotto l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado, sostenendo in sostanza una violazione delle regole sulla competenza. Con il secondo motivo ha censurato la decisione di merito per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p., lamentando vizi motivazionali sulla valutazione dell'entità del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'eccezione di incompetenza per territorio era stata dedotta tardivamente: la relativa questione va sollevata, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p., e non può essere proposta per la prima volta in cassazione. Il secondo motivo è stato reputato generico e comunque non scrutinabile in sede di legittimità, poiché il riconoscimento della speciale tenuità del danno implica un apprezzamento discrezionale di merito; nel caso concreto i giudici di merito avevano motivato adeguatamente sul carattere non modesto del danno economico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 21 c.p.p.

    L'incompetenza per territorio deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini processuali previsti; non è consentito dedurla per la prima volta in cassazione.

  • art. 491, comma 1, c.p.p.

    Costituisce il termine entro il quale, in mancanza di udienza preliminare, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere proposta a pena di decadenza.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    La speciale tenuità del danno richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio; la relativa valutazione è rimessa al merito se sorretta da motivazione immune da vizi.

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza per territorio è soggetta a un regime di tempestiva deduzione e decadenza: se non è proposta nei termini di legge nel giudizio di merito, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
  • Se l'eccezione di incompetenza territoriale è stata tempestivamente proposta e respinta, può essere riproposta nei motivi di impugnazione solo nei limiti della questione originaria, senza introdurre nuovi profili di doglianza.
  • La valutazione sulla speciale tenuità del danno ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p. richiede un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia adeguatamente motivata e priva di manifeste criticità.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando il giudice di merito abbia già argomentato in modo congruo sull'entità del danno.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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