Cassazione Penale, Sentenza n. 49744/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva. Il ricorrente denunciava violazione di legge, vizio di motivazione e carenza di considerazioni sull'adeguatezza degli arresti domiciliari e sulla possibilità di recidiva, lamentando in particolare: omissione di valutazione della "tempo silente" (decorso temporale che avrebbe ridotto la pericolosità), mancata considerazione della scarcerazione dei coimputati come fatto nuovo rilevante e disparità di trattamento rispetto ai coindagati; affermava inoltre l'assenza di motivazione circa l'inidoneità del regime domiciliare e la possibilità effettiva di nuova commissione di delitti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: il Tribunale di Trento aveva adeguatamente motivato la decisione, osservando che non erano stati indicati fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio e che la scarcerazione dei coimputati non costituiva di per sé "fatto nuovo" rilevante. Il Tribunale aveva inoltre valutato nel merito il decorso del tempo e la mancanza di elementi concreti che dimostrassero un distacco del ricorrente dalla consorteria mafiosa, considerato il ruolo a lui attribuito (promotore ed organizzatore) e la gravità delle condotte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è invocata come fondamento della gravità della contestazione (associazione di tipo mafioso) e per motivare la perdurante esigenza cautelare, specie in presenza del ruolo di "promotore e organizzatore" attribuito al Morello.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale nel valutare l'adeguatezza dei luoghi di detenzione/alternativa alla custodia in carcere; utilizzato per escludere l'idoneità del regime domiciliare indicato.
Richiamato in relazione alle doglianze processuali circa la motivazione e la valutazione degli elementi ai fini cautelari.
artt. 274, 275-bis cod. proc. pen.
Citati nelle censure riguardanti la correttezza delle procedure cautelari e la motivazione delle decisioni di mantenimento della misura cautelare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai limiti della motivazione e alla necessità di riportare sinteticamente i motivi rilevanti nella decisione di legittimità.
Menzi onato nella giurisprudenza richiamata per spiegare l'autonomia dei provvedimenti incidentali e l'impossibilità di estendere automaticamente effetti tra procedimenti diversi; utilizzato per sostenere che la decisione favorevole ad altro coimputato non vincola automaticamente.
Massime di principio
- Il riesame di una misura cautelare da parte del giudice di merito o di revisione non comporta il libero riesame integrale delle condizioni di applicabilità: è necessario indicare fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, che modifichino in modo apprezzabile il quadro probatorio o escludano esigenze cautelari.
- La scarcerazione o la modifica del regime cautelare nei confronti di coimputati non costituisce automaticamente un "fatto nuovo" idoneo a determinare la revoca della misura a carico dell'altro imputato; la difesa deve allegare i fatti nuovi concretamente emersi che giustificano l'estensione degli effetti.
- Il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è sufficiente a dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari o il distacco da una consorteria criminale, specie quando manchino elementi concreti che attestino la cessazione dei collegamenti o l'assenza di pericolo di reiterazione.
- La difesa ha l'onere di formulare censure specifiche e documentate: doglianze generiche o aspecifiche sulla motivazione non soddisfano il requisito per far dichiarare manifestamente illogica o apparente una decisione ben articolata.
- Quando l'imputazione riguarda reati di particolare gravità e ruoli apicali (es. promotore/organizzatore per 416-bis), la soglia per ritenere adeguata la custodia cautelare o per giustificare la sostituzione con misure meno afflittive è più alta, salvo che emergano fatti nuovi rilevanti.
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