Cassazione Civile, Ordinanza n. 19508/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società proprietaria di un'area occupata nell'ambito di una procedura espropriativa per opere di edilizia economica e popolare, rimasta senza decreto di esproprio, aveva chiesto la condanna dell'ente al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo 13.9.1988-13.9.1993, assumendo che essa dovesse essere commisurata alla stima del terreno occupato. In un diverso giudizio già definito, la stessa società aveva ottenuto una condanna risarcitoria per accessione invertita; in appello, la Corte territoriale aveva poi ritenuto ammissibile la domanda sull'indennità e l'aveva liquidata prendendo a base la somma riconosciuta come risarcimento per l'occupazione illegittima, con interessi legali ma senza rivalutazione. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione di legge e falsa applicazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere anche la rivalutazione monetaria, in coerenza con la giurisprudenza CEDU sull'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, poiché i soli interessi legali non garantirebbero un integrale ristoro della perdita di potere d'acquisto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che le obbligazioni aventi ad oggetto l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima hanno natura di debiti di valuta e non di valore; pertanto, in caso di riconoscimento di una maggiore somma a titolo di indennità, spettano soltanto gli interessi legali compensativi dal giorno dell'espropriazione fino al deposito della somma. Ha inoltre escluso la diretta applicabilità dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU alla determinazione dell'indennità espropriativa, richiamando la possibilità, nel diritto interno, di ottenere il maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c., purché allegato e provato. Poiché la ricorrente non aveva dedotto e dimostrato tale maggior danno, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
non si applica direttamente alla liquidazione dell'indennità di espropriazione, che resta disciplinata dal diritto nazionale
consente la prova e la liquidazione del maggior danno da ritardo nelle obbligazioni di valuta, quale possibile ristoro ulteriore rispetto agli interessi legali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosce i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'indennità di espropriazione e quella di occupazione legittima hanno natura di debiti di valuta; di regola non sono quindi soggette a rivalutazione automatica, ma producono interessi legali compensativi sulla somma dovuta.
- Quando, all'esito della stima o dell'opposizione, venga riconosciuta una maggiore indennità, il creditore ha diritto agli interessi legali dal momento dell'espropriazione fino al deposito della somma, salvo prova di un maggior danno da ritardo.
- La disciplina dell'indennità espropriativa resta ancorata al diritto interno; il richiamo ai parametri convenzionali non comporta, di per sé, la qualificazione del credito come debito di valore rivalutabile.
- Il maggior danno da ritardo nelle obbligazioni di valuta non è presunto: deve essere allegato e dimostrato secondo i criteri dell'art. 1224, comma 2, c.c.
Come è indicizzato
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