Cassazione Penale, Sentenza n. 35434/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per aver detenuto 8,08 grammi di hashish ritenuti destinati alla cessione. Il ricorso denunciava: (i) violazione di legge e difetto di motivazione nella esclusione della destinazione ad uso personale, contestando la valutazione che dai 8,08 g (con principio attivo 1.442,20 mg) si potessero ottenere 57,7 dosi e l'affermazione che si trattasse di 57 dosi già confezionate; (ii) travisamento dei fatti e errata valorizzazione di elementi non univoci (es. assenza di documenti, precedenti) come indice certo di spaccio; (iii) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., erroneamente negata sulla base dei proventi supposizioni derivanti dalla cessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello ha travisato il fatto ritenendo esistessero 57 dosi già confezionate, mentre dagli atti risultava un unico involucro contenente 8,08 g. Ha richiamato il principio per cui la destinazione allo spaccio è elemento costitutivo del reato che la pubblica accusa deve provare e che elementi ambigui non possono supplire a tale prova. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La norma punisce la detenzione di stupefacenti per fini di cessione; la Corte ricorda che la destinazione allo spaccio è un elemento costitutivo che deve essere provato dall'accusa e non spetta all'imputato dimostrare la destinazione ad uso personale
codice penale, art. 62, n. 4 (attenuante)
La Corte rileva che l'attenuante era stata negata sulla base di valutazioni sui proventi potenziali della cessione; la decisione di applicare o meno l'attenuante richiede corretta valutazione fattuale e motivazione
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008 (Brambati, Rv. 241468)
Richiamato il principio consolidato secondo cui la destinazione della sostanza allo spaccio è onere probatorio della pubblica accusa e non un fatto che l'imputato debba dimostrare
Massime di principio
- La destinazione allo spaccio è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e deve essere provata dall'accusa; l'assenza di tale prova può portare all'annullamento della condanna
- Il mero quantitativo di sostanza, se esiguo e non già suddiviso in dosi/preconfezionato, non è da solo sufficiente a dimostrare la finalità di cessione
- La presenza di un unico involucro contenente droga depone piu' verso uso personale che verso una attività di spaccio, salvo altri elementi probatori (bilancini, denaro contante ingente, comunicazioni, più involucri già confezionati)
- Elementi come l'assenza di documenti o precedenti non devono essere automaticamente valorizzati come prova di spaccio: richiedono una motivazione adeguata e contestualizzata
- Se la motivazione del giudice di merito travisa i fatti o si basa su apprezzamenti non univoci, la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame; in casi analoghi conviene contestare in Cassazione la valutazione dei fatti e l'onere della prova
- L'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. richiede una motivazione di merito corretta: la sua mancata applicazione può essere impugnata se basata su valutazioni non adeguatamente supportate dai fatti
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