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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26145/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da due decreti ingiuntivi emessi in favore di due geometri per il pagamento dei compensi dovuti per la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato. La committente ha proposto opposizione e la Corte d'appello ha accolto l'opposizione ritenendo nullo l'incarico professionale perché le opere oggetto dell'attività affidata ai geometri esulavano dalle loro competenze professionali. In particolare, il giudice di merito ha accertato che la ristrutturazione riguardava un fabbricato composto da piano terra e primo piano e che i lavori comprendevano, tra l'altro, rafforzamento delle fondazioni, formazione di un cordolo di sottotetto in cemento armato e sostituzione di architravi e piattabande con elementi in cemento armato. I geometri hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 16, lett. l) e m), del r.d. 274/1929, nonché degli artt. 1 e 4 della l. 1086/1971, della l. 64/1974 e dell'art. 12 r.d. 262/1942, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che le opere progettate e dirette esulassero dalle loro competenze e avesse conseguentemente dichiarato la nullità del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse a sovvertire un accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, insindacabile in sede di legittimità, circa la natura delle opere eseguite e la presenza di interventi in cemento armato. Sulla base di tale accertamento, ha ritenuto corretta la conclusione di nullità del contratto professionale, poiché la competenza del geometra non può essere estesa, neppure in via interpretativa evolutiva, a opere che implicano strutture in cemento armato fuori dai limiti normativi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16, lett. l) e m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274

    delimita in modo rigoroso la competenza professionale dei geometri; non consente un'interpretazione estensiva o evolutiva e, per le opere eccezionalmente ammissibili anche con cemento armato, richiede i presupposti specifici previsti dalla norma.

  • art. 1, l. 1086/1971

    richiamata per escludere che la disciplina delle costruzioni in cemento armato ampli la competenza dei geometri oltre i limiti della normativa professionale.

  • art. 4, l. 1086/1971

    richiamata unitamente alle altre norme tecniche come non idonea ad ampliare le competenze professionali del geometra.

  • l. 64/1974

    la disciplina delle costruzioni in zone sismiche non supera i limiti di competenza professionale stabiliti per i geometri.

  • art. 12 r.d. 262/1942

    citato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza autonoma elaborazione nel provvedimento oltre al richiamo complessivo della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente, in presenza dei presupposti processuali, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    indicato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • I limiti legali della competenza professionale dei geometri sono norme eccezionali, dettate da ragioni di pubblico interesse, e non sono suscettibili di interpretazione estensiva, evolutiva o analogica.
  • Quando l'incarico professionale comprende opere che implicano l'adozione, anche solo parziale, di strutture in cemento armato fuori dai limiti consentiti, il contratto può essere dichiarato nullo per difetto di validità dell'incarico.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare il mero accertamento di fatto del giudice di merito sulla natura delle opere e sulla loro riconducibilità o meno alle competenze del professionista, se tale accertamento è sorretto da motivazione logica.
  • Le norme tecniche sulle costruzioni in cemento armato e nelle zone sismiche non valgono ad ampliare, di per sé, le attribuzioni professionali dei geometri oltre quanto stabilito dalla normativa professionale di settore.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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