Cassazione Penale, Sentenza n. 35650/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per tentato omicidio e porto illegale di arma, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione e applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (modalità mafiosa). Il ricorrente sosteneva che mancasse il necessario "coefficiente psichico" (dolo mafioso) e che l'omicidio precedente (di Gennaro Verrano) non fosse riconducibile a fenomeno mafioso, per cui la ricostruzione della Corte sarebbe contraddittoria e avrebbe errato nel ritenere la "modalità mafiosa".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la contestata aggravante non sia stata applicata come agevolazione di un'associazione mafiosa ma come circostanza relativa all'uso di modalità tipiche delle associazioni mafiose (la cd. "modalità mafiosa"). Ha ricordato il consolidato orientamento secondo cui tale aggravante ha natura oggettiva e prescinde dalla consapevolezza di favorire un'associazione o dalla effettiva esistenza di essa. Nel caso concreto la Corte di merito ha adeguatamente motivato la sussistenza della circostanza, richiamando elementi fattuali (sparo in pubblica via, modalità intimidatorie, contesto di faida tra famiglie) e la valutazione di merito non è sindacabile in Cassazione se non per profili di diritto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al concorso di persone e alla partecipazione nell'evento delittuoso; utilizzato nella ricostruzione della responsabilità per il tentato omicidio.
Norma che disciplina l'omicidio; richiamata nei confronti della gravità della condotta e per la determinazione del reato più grave ai fini della continuazione.
art. 577, comma 1, n. 4) cod. pen.
Aggravante contestata in primo grado ma esclusa ai sensi dell'art. 60 cod. pen.; citata nella fase di determinazione delle circostanze aggravanti/attenuanti.
Richiamato nel contesto della valutazione delle circostanze aggravanti comuni; posto a confronto con altre aggravanti contestate.
Interpretata come circostanza aggravante della "modalità mafiosa" (modo di agire riconducibile alle associazioni mafiose). La Corte ha precisato che tale aggravante è di natura oggettiva e non richiede la consapevolezza di agevolare un'associazione mafiosa né l'effettiva esistenza della stessa; sussiste quando l'agente usa modalità tipiche e intimidatorie tipiche della criminalità organizzata.
Richiamato nella fase di determinazione della pena (in connessione con le modalità e le circostanze del reato); la Corte di merito lo ha ritenuto sussistente per la fattispecie.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato ai fini della limitazione della sintesi del motivo di ricorso entro i limiti necessari, ai sensi delle regole procedurali sulla motivazione del ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme invocate per inquadrare le censure dedotte nel ricorso (violazione di legge e vizio della motivazione); la Corte ha ritenuto che non ricorrano i profili di illegittimità denunciati.
Massime di principio
- L'aggravante della "modalità mafiosa" (art. 416-bis.1 c.p.) può essere applicata anche quando non sia provato l'intento di agevolare un'associazione mafiosa o l'esistenza materiale di un clan: essa punisce l'uso di modalità tipiche e intimidatorie riconducibili alla criminalità organizzata come criterio oggettivo.
- La valutazione della sussistenza di modalità mafiose è essenzialmente di fatto e compete al giudice di merito; la Corte di cassazione non è luogo per ottenere una nuova valutazione probatoria o una diversa ricostruzione dei fatti se la motivazione di merito è coerente e non viziata.
- Per impugnare con successo l'applicazione dell'aggravante 'mafiosa' il ricorrente deve dimostrare vizi di diritto o palese illogicità/prove manifestamente insufficienti, non limitarsi a proporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
- Colpi di arma da fuoco esplosi in luogo pubblico e condotte con chiara valenza intimidatoria, inserite in un contesto di faida o dominio territoriale, sono elementi idonei a caratterizzare la modalità mafiosa anche in assenza di collegamenti associativi formalmente accertati.
- Le doglianze che mirano soltanto a riconsiderare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito sono inammissibili in Cassazione; occorre contestare specifici profili di diritto o vizi motivazionali qualificabili come illegittimità.
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