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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17326/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado alla pena di un mese di arresto e 100 euro di ammenda per il reato contestato in concorso di persone. Il ricorso mirava a ottenere una diversa lettura degli elementi fattuali posti a base della decisione, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti ritenuta più plausibile dal difensore. Inoltre, veniva censurato il rigetto della richiesta di revoca del sequestro di beni, prospettando tale profilo come motivo di ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: le doglianze sollecitavano una rilettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Quanto alla richiesta di revoca del sequestro di beni, la Corte ha rilevato che la questione non era proponibile con ricorso per cassazione, ma andava rivolta al giudice dell'esecuzione; in caso di conferma della sentenza di appello, la competenza spetta al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, quale titolo di imputazione concorrente del fatto contestato.

  • art. 678 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata; dal solo testo non è ulteriormente specificabile la concreta fattispecie tipica.

  • art. 665, comma 2, c.p.p.

    individua il giudice dell'esecuzione competente a provvedere sulla confisca/sequestro del bene quando il giudice di cognizione non abbia deciso sul punto e la sentenza sia confermata in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparenza di vizi motivazionali o di erronea valutazione, miri in realtà a ottenere una nuova lettura degli elementi di fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito mediante parametri ricostruttivi alternativi scelti dal ricorrente e ritenuti soggettivamente più persuasivi.
  • Le questioni relative alla revoca del sequestro di beni, quando attengano alla confisca o alla gestione del bene dopo la decisione di merito, vanno devolute al giudice dell'esecuzione e non proposte direttamente con ricorso per cassazione.
  • In caso di sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado, la competenza del giudice dell'esecuzione si radica in capo al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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