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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41249/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un direttore amministrativo di azienda sanitaria locale, in servizio per un determinato periodo, aveva chiesto la condanna dell'ente al pagamento di una somma che assumeva dovuta a titolo di differenze retributive. Sosteneva che, in base al d.P.C.M. n. 502/1994, come modificato dal d.P.C.M. n. 319/2001, il trattamento economico del direttore amministrativo non potesse essere inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale e che dovesse essere assunto come parametro il trattamento massimo previsto per la dirigenza medica. L'ente aveva resistito e la domanda era stata rigettata nei due gradi di merito. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'azienda, che avrebbe riproposto solo difese generiche; 2) violazione dell'art. 416 c.p.c. per tardiva costituzione della ASL e conseguente decadenza dalle contestazioni sul parametro retributivo; 3) violazione dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 502/1994, come modificato, per errata individuazione del parametro economico, che a suo dire avrebbe dovuto essere quello dei dirigenti medici apicali e non quello amministrativo; 4) omesso esame della deliberazione regionale n. 822/2005, che avrebbe equiparato le funzioni del direttore amministrativo e di quello sanitario e fissato per entrambi il medesimo trattamento economico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti, richiedendo l'art. 366, n. 6, c.p.c. anche quando si deducono errores in procedendo. Ha giudicato infondato il secondo motivo, affermando che la decadenza dell'art. 416 c.p.c. riguarda le eccezioni in senso stretto e non le mere difese, e che nel rito del lavoro la non contestazione non opera sulle questioni di interpretazione della disciplina legale o contrattuale, ma solo sui fatti. Ha respinto anche il terzo e il quarto motivo, richiamando il principio già affermato dalla Cassazione secondo cui il trattamento economico del direttore amministrativo va rapportato a quello del dirigente apicale amministrativo e non a quello del dirigente sanitario, in ragione della distinzione tra i ruoli prevista dal decreto. La deliberazione regionale invocata non è stata ritenuta idonea a sovvertire tale principio, anche perché il ricorrente pretendeva di trarne un diritto soggettivo all'equiparazione in modo meramente deduttivo. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'azienda era rimasta intimata; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come norma sulla specificità dei motivi di appello, la cui violazione era dedotta dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica allegazione degli atti processuali rilevanti

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di specificità dell'appello nel rito del lavoro; la Corte ha escluso la fondatezza della censura di inammissibilità dell'appello per genericità

  • art. 416 c.p.c.

    la decadenza prevista dalla norma riguarda le eccezioni in senso stretto e non le mere difese; non impedisce al giudice di verificare la fondatezza della domanda né opera sulle questioni puramente interpretative

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicata quale parametro formale dei primi tre motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    impone l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti; la sua violazione comporta inammissibilità anche per i motivi inerenti al fatto processuale

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    richiamato con l'art. 366, n. 6, c.p.c. per l'onere di deposito/indicazione degli atti rilevanti a pena di inammissibilità

  • art. 2 d.P.C.M. n. 502/1994

    interpretato nel senso che il trattamento economico del direttore amministrativo va rapportato alla dirigenza amministrativa apicale, mentre quello del direttore sanitario alla dirigenza medica apicale, secondo una distinzione coerente con i diversi ruoli

  • art. 2 d.P.C.M. n. 319/2001

    richiamato quale modifica del precedente d.P.C.M. e letto in continuità con la regola di distinzione tra i parametri economici del direttore amministrativo e del direttore sanitario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale norma di modifica che ha introdotto/disciplinato il meccanismo del raddoppio del contributo unificato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale non partecipata del ricorso in Cassazione

  • art. 380-dis c.p.c.

    richiamato nel contesto della memoria depositata in vista dell'adunanza camerale

  • Cass. S.U. n. 8077/2012

    richiamata a sostegno del principio secondo cui l'onere di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. opera anche nei casi di error in procedendo

  • Cass. S.U. n. 20181/2019

    richiamata per ribadire che la Corte di cassazione non può essere chiamata a cercare gli atti ma solo a verificarli se specificamente indicati

  • Cass. n. 20924/2019

    richiamata in tema di onere di specifica localizzazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti

  • Cass. n. 29495/2020

    richiamata per affermare che, quando si lamenta l'assenza di specificità dell'appello, occorre riportare nel ricorso i passaggi essenziali della sentenza di primo grado e dell'atto di appello

  • Cass. n. 23249/2021

    richiamata nello stesso senso sulla necessità di trascrizione degli atti essenziali per scrutinare la censura di inammissibilità dell'appello

  • Cass. n. 28184/2020

    richiamata per affermare che la mancata 'localizzazione' dell'atto nel ricorso è di per sé causa di inammissibilità

  • Cass. S.U. n. 34469/2019

    richiamata sui requisiti di specifica indicazione dei documenti e sulla localizzazione processuale degli stessi

  • Cass. S.U. n. 761/2002

    richiamata per distinguere tra fatti da provare e qualificazione giuridica dei fatti, rilevando ai fini della non contestazione nel rito del lavoro

  • Cass. n. 20998/2019

    richiamata per affermare che, nei conteggi e nelle questioni retributive, la non contestazione è irrilevante sulla componente normativa e rilevante solo sui fatti

  • Cass. n. 7303/2020

    richiamata come precedente conforme sul parametro retributivo del direttore amministrativo rispetto alla dirigenza amministrativa apicale

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci errores in procedendo, l'onere di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. non viene meno: la parte deve indicare e trascrivere gli atti processuali rilevanti, localizzandoli nel fascicolo, perché la Corte non è tenuta a ricercarli autonomamente.
  • Nel rito del lavoro la decadenza di cui all'art. 416 c.p.c. colpisce le eccezioni in senso stretto, non le mere difese; inoltre il principio di non contestazione opera sui fatti storici e non sulla qualificazione giuridica o sull'interpretazione della disciplina applicabile.
  • Quando una disposizione prevede parametri retributivi diversi per figure dirigenziali diverse, il parametro va individuato in coerenza con la specifica funzione svolta dalla figura considerata, senza estendere automaticamente a un ruolo amministrativo il trattamento previsto per un ruolo sanitario.
  • Una delibera o atto amministrativo regionale non può essere valorizzato in modo meramente deduttivo per fondare un diritto soggettivo a un trattamento economico diverso da quello risultante dalla disciplina normativa di riferimento, specie se la questione riguarda la correttezza del parametro retributivo applicato.
  • Ai fini del controllo di legittimità, la censura di omesso esame di un atto o fatto decisivo richiede una precisa allegazione del contenuto rilevante dell'atto e della sua collocazione processuale; la mera evocazione dell'atto non consente di superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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