Cassazione Penale, Ordinanza n. 12966/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando il difetto di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto e abilitato al patrocinio davanti alla Corte. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (indagati)
La controversia
La parte offesa aveva impugnato davanti al Tribunale di Chieti il decreto del GIP che, su richiesta conforme del pubblico ministero, aveva disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di più persone per il reato di diffamazione. Il Tribunale, ritenendo di essere stato investito erroneamente del gravame e applicando la disciplina previgente alla legge n. 103/2017, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, previa conversione del reclamo in ricorso per cassazione. La Corte ha però rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dall'interessato e non da un difensore abilitato al patrocinio in cassazione, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. in relazione all'art. 613 c.p.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto oggetto del procedimento archiviato come diffamazione
base processuale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso trattato senza osservanza di formalità
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto e abilitato al patrocinio davanti alla Corte
richiamata dal giudice a quo per ritenere applicabile la disciplina previgente e per la conversione del reclamo in ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la sottoscrizione da parte di un difensore munito di abilitazione al patrocinio davanti alla Corte costituisce requisito essenziale di ammissibilità; la proposizione personale dell'atto determina l'inammissibilità.
- Quando un'impugnazione è proposta in forma non corretta ma il giudice ritiene di poter salvaguardare l'atto, la conversione non sana comunque la mancanza dei requisiti formali imposti per il ricorso in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nell'ambito del procedimento di archiviazione, la parte offesa che intenda attivare il controllo di legittimità deve rispettare le regole proprie dell'impugnazione in cassazione, incluse quelle relative alla legittimazione tecnica del difensore.
Come è indicizzato
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