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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06334/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione. La Corte aggiunge che, essendo il ricorso inammissibile, non può rilevare d'ufficio l'eventuale prescrizione del reato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per falsità in scrittura/falsità materiale o uso di atto falso. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, sostenendo che l'inammissibilità sarebbe stata erroneamente dichiarata; con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 585 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione al momento di notificazione dell'ordinanza di inammissibilità, ritenendo che il tempus della notifica inciderebbe sulla decorrenza del termine per impugnare. La Corte osserva però che l'atto di appello era completamente privo di specificità, limitandosi a esprimere la volontà di impugnare senza alcuna argomentazione, e che il vizio relativo alla notificazione non inficia il provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • artt. 477 e 482 c.p.

    richiamati come norme incriminatrici poste a base della condanna di merito; la sentenza di legittimità non affronta il merito della loro applicazione, perché si arresta sull'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 585 c.p.p.

    invocato dal ricorrente sulla decorrenza del termine per impugnare; la Corte rileva che l'eventuale tempus della notifica dell'ordinanza di inammissibilità incide solo sul termine per proporre impugnazione avverso tale ordinanza, ma non ne determina l'invalidità.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    implicitamente rilevante quale parametro dell'inammissibilità dell'appello privo di specificità, in quanto l'atto di gravame non conteneva motivi argomentati.

Massime di principio

  • L'atto di appello deve contenere motivi specifici e argomentati; la mera manifestazione di volontà di impugnare, senza critica puntuale alla decisione, è inidonea a devolvere questioni al giudice di appello e determina l'inammissibilità del gravame.
  • La deduzione di un vizio relativo alla notificazione di un provvedimento di inammissibilità può incidere sulla decorrenza del termine per impugnarlo, ma non travolge il provvedimento stesso se non ne risulta inficiata la validità intrinseca.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte non può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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