Cassazione Penale, Sentenza n. 2088/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la nullità per inefficacia originaria dell'ordine di esecuzione del 27/02/2023 (pena residua 4 mesi e 11 giorni) perché il condannato risultava aver già espiato la pena della sentenza n. 2687/2022 (1 anno) tramite arresti domiciliari dal 9/02/2022, misura mai revocata né sospesa. Il Procuratore ha impugnato sostenendo violazione di legge: ha osservato che l'art. 298, comma 2, c.p.p. ammette la possibile coesistenza di provvedimenti diversi e ha richiamato il principio di unicità della pena (art. 76 c.p.) che richiede una determinazione unitaria della pena da eseguire detraendo globalmente i periodi già scontati. Inoltre il Procuratore ha rilevato che l'ordine impugnato era stato nel frattempo revocato e sostituito da un provvedimento di cumulo del 12/05/2023.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto: il provvedimento impugnato si era pronunciato su un ordine di esecuzione ormai revocato e sostituito da altro atto che nel frattempo esplica i suoi effetti; pertanto il Procuratore non aveva interesse all'annullamento di una decisione riferita a titolo esecutivo non più esistente. Non si è pronunciata nel merito sulla fondatezza delle questioni sostanziali relative al computo delle esecuzioni.
Norme richiamate
art. 298, comma 2, codice di procedura penale
Secondo il ricorrente disciplina la possibile coesistenza di provvedimenti cautelari e ordini di esecuzione verso lo stesso soggetto in relazione a titoli diversi; la Corte non risolve la questione di merito ma il richiamo serve a sostenere che la mera esistenza di più provvedimenti non legittima automaticamente la nullità dell'ordine impugnato.
Principio di unicità della pena: quando esistono più titoli esecutivi occorre determinare una pena unica detraendo unitariamente i periodi di detenzione già subiti; il Procuratore ha richiamato tale principio per sostenere che non si può riassegnare doppia esecuzione dello stesso periodo.
Massime di principio
- In materia esecutiva il requisito dell'interesse attuale e concreto è essenziale: un ricorso contro un provvedimento che è stato nel frattempo revocato o sostituito rischia di essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Se l'ordine di esecuzione impugnato è già stato sostituito da un nuovo provvedimento che esplica effetti, l'autorità pubblica deve impugnare il nuovo provvedimento o agire tempestivamente prima della sostituzione per preservare l'interesse all'impugnazione.
- Il principio di unicità della pena (art. 76 c.p.) impone in sede esecutiva una determinazione unitaria delle pene e la detrazione globale dei periodi già scontati; occorre evitare duplicazioni nell'imputazione di uno stesso periodo di espiazione a più condanne.
- Quando vi siano sovrapposizioni di misure (es. arresti domiciliari e affidamento in prova) è necessario verificare tempestivamente la revoca/sospensione delle misure precedenti e il corretto conteggio dei periodi scontati; eventuali contestazioni vanno rivolte ai provvedimenti attuali che disciplinano l'esecuzione.
- Per la pubblica accusa è strategico verificare lo stato attuale dei titoli esecutivi prima di proporre ricorso: se il titolo impugnato è superato, il rimedio utile è l'impugnazione del provvedimento sostitutivo o altre azioni idonee a tutelare l'interesse sostanziale.
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