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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07001/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo, con un unico motivo, l'assenza di un effettivo contributo concorsuale a suo carico in relazione ai fatti contestati ai capi 1, 2 e 3, riguardanti la detenzione di armi e di stupefacenti, nonché alla violazione dell'art. 697 c.p. contestata al capo 4. I fatti erano stati ascritti in concorso con il marito e il figlio. La censura mirava quindi a escludere la sua partecipazione materiale e psicologica ai reati ritenuti sussistenti nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale, coerente con le emergenze probatorie e priva di manifeste illogicità. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 697 c.p.

    Norma richiamata come capo di imputazione relativo alla violazione contestata; la Corte non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a rilevare che la censura sull'assenza di contributo concorsuale era già stata respinta nel merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza reali elementi di novità, censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua e logicamente corretta.
  • Quando il giudice di merito ha motivato in modo puntuale e coerente sulla sussistenza del contributo concorsuale dell'imputato, la mera contestazione dell'assenza di partecipazione non è sufficiente a ottenere una rivalutazione in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiSpaccioImpugnazioni
RamiArmiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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