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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La lite nasce da un rapporto familiare e patrimoniale tra madre adottiva e figlio adottivo, che aveva gestito conti bancari e disponibilità finanziarie della madre, con contestata appropriazione di somme e successivi atti dispositivi. La madre ha agito chiedendo: la restituzione di somme asseritamente sottratte o indebitamente gestite dal figlio; la declaratoria di inefficacia della donazione di un immobile fatta dal figlio alla moglie; il risarcimento del danno non patrimoniale. Il Tribunale ha accolto in parte la domanda di restituzione e respinto il resto; la Corte d'appello ha ridotto l'importo dovuto, ha ritenuto inefficace la donazione e ha confermato il resto. La donataria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che per l'atto anteriore al credito non bastasse il mero dolo generico ma occorresse la dolosa preordinazione specifica e che la Corte territoriale avesse confuso le due ipotesi; (2) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2901 c.c., contestando che gli indizi valorizzati fossero gravi, precisi e concordanti; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem ai provvedimenti cautelari. Il figlio, con ricorso separato poi qualificato come incidentale, ha dedotto: (1) violazione delle norme sul giuramento decisorio, assumendo che i capitoli deferiti fossero non determinanti e non univoci; (2) violazione delle norme processuali e probatorie, sostenendo che la prova testimoniale richiesta avrebbe dovuto essere ammessa e che le altre risultanze istruttorie contrastavano con il giuramento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso principale della donataria e infondato/inammissibile il ricorso incidentale del figlio, valorizzando in particolare la novità della censura sull'anteriorità del credito, il difetto di autosufficienza, l'inidoneità delle censure sulla prova presuntiva e la piena efficacia del giuramento decisorio prestato dalla madre, che rendeva superflue le ulteriori prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dalla donataria e ha rigettato il ricorso incidentale del figlio. Ha compensato le spese tra i ricorrenti principale e incidentale e ha condannato il ricorrente incidentale al pagamento, in favore della madre controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione nonché della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. Il provvedimento impugnato è quindi rimasto fermo, con conferma dell'inefficacia della donazione e della condanna restitutoria nei limiti già stabiliti dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria, la Corte ribadisce che, quando l'atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, occorre la dolosa preordinazione al pregiudizio delle ragioni creditorie; nel caso concreto, però, la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di specificità.

  • art. 2729 c.c.

    La censura sulla prova presuntiva è inammissibile se si limita a contestare la sufficienza degli elementi probatori senza individuare specificamente la violazione dei canoni di gravità, precisione e concordanza nel ragionamento del giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente che fondi il motivo su documenti deve indicarne specificamente contenuto, fase di produzione, collocazione nel fascicolo e rilevanza; in mancanza il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le doglianze formulate come violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione per relationem non è di per sé nulla se la decisione contiene anche autonome valutazioni del giudice di merito e il richiamo ai provvedimenti precedenti è solo corroborativo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; nel caso concreto la Corte ha escluso tale vizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per escludere la nullità della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 233 c.p.c.

    Il giuramento decisorio è stato ritenuto correttamente deferito su circostanze pertinenti al thema decidendum.

  • art. 2736 c.c.

    È richiamato tra le norme sul giuramento decisorio, senza specifiche affermazioni autonome diverse da quelle sull'efficacia vincolante del giuramento.

  • art. 2738 c.c.

    Il giuramento decisorio, una volta prestato, fa piena prova e preclude la prova contraria; le prove orali contrastanti diventano superflue.

  • art. 2739 c.c.

    È richiamato nel motivo sul giuramento, in relazione ai limiti e all'oggetto del deferimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo incidentale, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile poiché non incideva idoneamente sulla ratio decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo incidentale; la Corte ha escluso un vizio rilevante di valutazione delle prove.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo incidentale in tema di prova testimoniale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo incidentale; la Corte ha ritenuto superflua ogni ulteriore prova per effetto del giuramento decisorio.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo incidentale, senza specifica autonoma applicazione decisoria nel caso concreto.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Il ricorrente incidentale è stato condannato al pagamento di una somma per responsabilità aggravata.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, se si contesta un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, il creditore deve allegare e provare la dolosa preordinazione del debitore al pregiudizio delle ragioni creditorie; la mera esistenza di una finalità patrimoniale sfavorevole non basta di per sé.
  • La prova dell'elemento soggettivo nell'azione revocatoria può essere fornita anche per presunzioni, ma il motivo di ricorso deve denunciare specificamente in che modo il ragionamento presuntivo del giudice abbia violato i criteri di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • In cassazione, una questione di fatto o mista fatto-diritto è inammissibile se è nuova e il ricorrente non indica in quale fase del giudizio di merito sia stata dedotta, né specifica gli atti o documenti su cui si fonda con il livello di dettaglio richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La motivazione per relationem non determina nullità quando il giudice di merito esprime una propria autonoma valutazione e richiama decisioni o atti precedenti soltanto a supporto della conclusione raggiunta.
  • Il giuramento decisorio, una volta validamente prestato su circostanze pertinenti al thema decidendum, ha efficacia vincolante piena e rende inutilizzabili o superflue le prove contrarie sul medesimo oggetto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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