Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2025 del 28/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La lite nasce da un rapporto familiare e patrimoniale tra madre adottiva e figlio adottivo, che aveva gestito conti bancari e disponibilità finanziarie della madre, con contestata appropriazione di somme e successivi atti dispositivi. La madre ha agito chiedendo: la restituzione di somme asseritamente sottratte o indebitamente gestite dal figlio; la declaratoria di inefficacia della donazione di un immobile fatta dal figlio alla moglie; il risarcimento del danno non patrimoniale. Il Tribunale ha accolto in parte la domanda di restituzione e respinto il resto; la Corte d'appello ha ridotto l'importo dovuto, ha ritenuto inefficace la donazione e ha confermato il resto. La donataria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che per l'atto anteriore al credito non bastasse il mero dolo generico ma occorresse la dolosa preordinazione specifica e che la Corte territoriale avesse confuso le due ipotesi; (2) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2901 c.c., contestando che gli indizi valorizzati fossero gravi, precisi e concordanti; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem ai provvedimenti cautelari. Il figlio, con ricorso separato poi qualificato come incidentale, ha dedotto: (1) violazione delle norme sul giuramento decisorio, assumendo che i capitoli deferiti fossero non determinanti e non univoci; (2) violazione delle norme processuali e probatorie, sostenendo che la prova testimoniale richiesta avrebbe dovuto essere ammessa e che le altre risultanze istruttorie contrastavano con il giuramento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso principale della donataria e infondato/inammissibile il ricorso incidentale del figlio, valorizzando in particolare la novità della censura sull'anteriorità del credito, il difetto di autosufficienza, l'inidoneità delle censure sulla prova presuntiva e la piena efficacia del giuramento decisorio prestato dalla madre, che rendeva superflue le ulteriori prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dalla donataria e ha rigettato il ricorso incidentale del figlio. Ha compensato le spese tra i ricorrenti principale e incidentale e ha condannato il ricorrente incidentale al pagamento, in favore della madre controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione nonché della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. Il provvedimento impugnato è quindi rimasto fermo, con conferma dell'inefficacia della donazione e della condanna restitutoria nei limiti già stabiliti dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
Per l'azione revocatoria, la Corte ribadisce che, quando l'atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, occorre la dolosa preordinazione al pregiudizio delle ragioni creditorie; nel caso concreto, però, la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di specificità.
La censura sulla prova presuntiva è inammissibile se si limita a contestare la sufficienza degli elementi probatori senza individuare specificamente la violazione dei canoni di gravità, precisione e concordanza nel ragionamento del giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente che fondi il motivo su documenti deve indicarne specificamente contenuto, fase di produzione, collocazione nel fascicolo e rilevanza; in mancanza il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le doglianze formulate come violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione per relationem non è di per sé nulla se la decisione contiene anche autonome valutazioni del giudice di merito e il richiamo ai provvedimenti precedenti è solo corroborativo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; nel caso concreto la Corte ha escluso tale vizio.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per escludere la nullità della motivazione della sentenza impugnata.
Il giuramento decisorio è stato ritenuto correttamente deferito su circostanze pertinenti al thema decidendum.
È richiamato tra le norme sul giuramento decisorio, senza specifiche affermazioni autonome diverse da quelle sull'efficacia vincolante del giuramento.
Il giuramento decisorio, una volta prestato, fa piena prova e preclude la prova contraria; le prove orali contrastanti diventano superflue.
È richiamato nel motivo sul giuramento, in relazione ai limiti e all'oggetto del deferimento.
Richiamato nel secondo motivo incidentale, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile poiché non incideva idoneamente sulla ratio decidendi.
Richiamato nel secondo motivo incidentale; la Corte ha escluso un vizio rilevante di valutazione delle prove.
Richiamato nel secondo motivo incidentale in tema di prova testimoniale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato nel secondo motivo incidentale; la Corte ha ritenuto superflua ogni ulteriore prova per effetto del giuramento decisorio.
Richiamato nel secondo motivo incidentale, senza specifica autonoma applicazione decisoria nel caso concreto.
Il ricorrente incidentale è stato condannato al pagamento di una somma per responsabilità aggravata.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, se si contesta un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, il creditore deve allegare e provare la dolosa preordinazione del debitore al pregiudizio delle ragioni creditorie; la mera esistenza di una finalità patrimoniale sfavorevole non basta di per sé.
- La prova dell'elemento soggettivo nell'azione revocatoria può essere fornita anche per presunzioni, ma il motivo di ricorso deve denunciare specificamente in che modo il ragionamento presuntivo del giudice abbia violato i criteri di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- In cassazione, una questione di fatto o mista fatto-diritto è inammissibile se è nuova e il ricorrente non indica in quale fase del giudizio di merito sia stata dedotta, né specifica gli atti o documenti su cui si fonda con il livello di dettaglio richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- La motivazione per relationem non determina nullità quando il giudice di merito esprime una propria autonoma valutazione e richiama decisioni o atti precedenti soltanto a supporto della conclusione raggiunta.
- Il giuramento decisorio, una volta validamente prestato su circostanze pertinenti al thema decidendum, ha efficacia vincolante piena e rende inutilizzabili o superflue le prove contrarie sul medesimo oggetto.
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