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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12213/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 1/6/2023 del giudice dell'esecuzione che aveva applicato il vincolo della continuazione a varie condanne e rideterminato la pena complessiva; il ricorrente ha articolato due censure principali: (1) il rigetto della richiesta di unificazione per continuazione di reati commessi il 20.1.2019 e successivi, contestando la mancata valutazione dell'omogeneità del movente, del modus operandi e della connessione fra le condotte; (2) l'erronea quantificazione dell'aumento per continuazione relativo alla sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'8/11/2012 (definitiva 1/1/2013), poiché il giudice dell'esecuzione ha computato un aumento di 3 mesi e 200 euro che risultava superiore alla pena originaria di 2 mesi e 150 euro prevista nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo. Ha respinto le censure sull'omogeneità/continuazione relative ai reati del 2019, confermando che il giudice dell'esecuzione aveva motivato adeguatamente l'assenza di omogeneità. Ha invece accolto la censura sulla quantificazione dell'aumento per continuazione con riferimento alla sentenza dell'8/11/2012, rilevando che l'aumento adottato era superiore alla pena fissata nella sentenza di condanna e dunque illegittimo. Per tale vizio ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena complessiva, fissandola in anni 4 mesi 11 di reclusione ed euro 2.700 di multa. Per il resto il ricorso è stato rigettato e gli atti sono stati trasmessi al Procuratore della Repubblica per le competenze di ufficio.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione rilevante per la ricomposizione delle pene; applicazione rimessa al giudice dell'esecuzione che deve verificare omogeneità di ideazione e connessione fra reati

  • art. 81 cod. pen.

    Regole generali sul cumulo e determinazione della pena; richiamato in relazione al calcolo complessivo delle pene

  • art. 123 cod. pen.

    Determinazione della pena pecuniaria e sue modalità di quantificazione nel cumulo

  • art. 133 cod. pen.

    Determinazione della pena principale; richiamato nel contesto della verifica della congruità della pena complessiva

  • art. 620 comma 1 lett. l) cod. proc. pen.

    Potere della Corte di cassazione, modificato dalla legge 23/6/2017 n.103, di annullare senza rinvio e, quando possibile, rideterminare direttamente la pena quando la correzione può essere fatta senza riesame degli atti di merito

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Modifica la disciplina dei poteri della Corte di cassazione (art. 620 c.p.p.) consentendo, in casi circoscritti, l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena

  • artt. 624 e 625 cod. pen.

    Norme sul furto aggravato e relative circostanze aggravanti; riportate poiché alcuni dei reati oggetto delle precedenti condanne erano furti aggravati

  • art. 56, 707, 648-bis, 640, 337 c.p. (richiamati nelle sentenze di merito)

    Riferimenti ai diversi reati sanzionati nelle sentenze aggregate; usati per valutare la omogeneità/eterogeneità delle condotte

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 671 c.p.p. richiede, oltre alla prossimità temporale, elementi di omogeneità (unicità dell'ideazione, stesso movente o tipologia criminosa/modus operandi); la sola vicinanza temporale non è sufficiente.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente e logicamente la valutazione sull'omogeneità o eterogeneità delle condotte; una motivazione carente può essere censurata ma una motivazione adeguata rende la decisione resistente al ricorso.
  • Nella quantificazione delle aumentazioni per continuazione il giudice non può adottare incrementi che risultino incongrui rispetto alla pena effettivamente stabilita nelle singole sentenze assorbite: l'incremento deve essere compatibile con le statuizioni di merito e, se errato in modo rettificabile senza riesame degli atti, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena.
  • La Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 c.p.p. (come modificato dalla legge n.103/2017), può correggere direttamente errori di calcolo o di determinazione della pena quando la correzione è possibile senza riesame delle questioni di merito; altrimenti deve rinviare.
  • Se il ricorso è accolto solo parzialmente, la pronuncia può prevedere annullamento limitato e trasmissione degli atti al Procuratore per gli aspetti di competenza, lasciando ferme le altre statuizioni del giudice di merito.

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