Cassazione Civile, Ordinanza n. 25139/2025 del 13/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Una società, esaminando un estratto di ruolo, rilevava l'esistenza di 38 cartelle di pagamento per tributi vari per un importo complessivo molto elevato. Impugnava dinanzi al giudice tributario le cartelle e l'estratto di ruolo deducendo, da un lato, la mancata notificazione delle cartelle e, dall'altro, l'intervenuta prescrizione dei crediti. In primo grado il ricorso veniva accolto per mancanza di prova della regolare notifica. In appello, l'Agente della riscossione produceva la documentazione relativa alle notifiche e la CTR accoglieva l'appello, rigettando il ricorso introduttivo. In cassazione la società deduceva un unico motivo di nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e omessa valutazione di risultanze istruttorie decisive, sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sulla tempestività della produzione documentale in appello e non avesse spiegato come avesse potuto ritenere utilizzabile una copia di cortesia depositata con indicazione di allegati pari a zero.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo cumulatesse in modo inconciliabile censure diverse e non autonomamente distinguibili, mescolando il vizio di motivazione apparente con l'omesso esame di un fatto decisivo senza indicare chiaramente il fatto storico lamentato. Ha inoltre osservato che la motivazione della CTR non era apparente, perché la sentenza dava conto della ratio decidendi, fondata sull'accertamento della avvenuta notificazione delle cartelle. La CTR aveva anche accertato in fatto che gli allegati erano stati rinvenuti in cancelleria e tempestivamente depositati con l'atto di appello, accertamento insindacabile in cassazione. Se la parte voleva contestare un errore di fatto sulla produzione degli allegati, avrebbe dovuto proporre revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione non può limitarsi a dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo senza individuare chiaramente il fatto storico-naturalistico asseritamente trascurato.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
Se si contesta un errore di fatto sulla produzione documentale o sul suo rinvenimento, il rimedio corretto è la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo confuso e non separabile censure eterogenee, come vizio di motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo, senza consentire alla Corte di individuare con precisione la doglianza.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico-naturalistico trascurato; non è sufficiente una critica generica alla valutazione delle risultanze processuali.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di percepire la ratio decidendi; non ricorre quando il giudice di merito esplicita, anche sinteticamente, il fondamento fattuale e giuridico della decisione.
- L'accertamento compiuto dal giudice di merito sulla tempestività e avvenuta produzione di documenti in atti costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Quando la contestazione investe un supposto errore percettivo o di fatto sulla presenza o sul deposito di un documento nel fascicolo, il rimedio appropriato è la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
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