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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07911/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sulla pena era manifestamente infondata perché la sentenza d'appello, letta nel suo complesso, conteneva una motivazione sufficiente sul punto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. Il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, conteneva un unico motivo: si censurava la determinazione della pena, lamentando in sostanza un difetto di risposta specifica al relativo motivo di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione sul trattamento sanzionatorio risultava comunque dalla complessiva struttura della sentenza impugnata, la quale valorizzava la gravità del fatto, la pericolosità dell'imputato e i numerosi precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    Norma incriminatrice contestata all'imputato; la sentenza di merito è stata confermata in appello e non è stata scalfita dal ricorso, che riguardava solo la motivazione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile la sentenza che ometta una confutazione espressa di una specifica deduzione di appello, quando il rigetto di quella doglianza sia desumibile dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.
  • La motivazione sulla determinazione della pena può ritenersi sufficiente anche in forma implicita o complessiva, se la sentenza valorizza elementi quali gravità del fatto, pericolosità dell'imputato e precedenti penali.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto è manifestamente infondato e mira a contestare una motivazione che, pur non analitica, risulta comunque presente nella decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiNullità processuale

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