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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31881/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

L'ente proprietario di immobili di edilizia popolare ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva confermato il diniego del Comune di Novara al rimborso dell'IMU per l'anno d'imposta 2012 relativa a tali immobili. Nel ricorso veniva contestata, in sostanza, la legittimità del diniego e la questione dell'esenzione totale ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, cioè la persistenza del requisito dell'utilizzo diretto degli immobili da parte dell'ente per fruire dell'agevolazione. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha preso atto del consolidarsi di un orientamento di legittimità a essa sfavorevole e ha rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese perché la rinuncia era stata dettata dall'orientamento sopravvenuto e dal vantaggio economico recato al Comune dalla rinuncia al credito richiesto in rimborso.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia, ritualmente notificata alla controparte, è atto unilaterale non accettizio e non richiede adesione del resistente. Quanto alle spese, le ha compensate integralmente tra le parti, ritenendo sussistenti giusti motivi in considerazione del consolidamento, in corso di causa, di un orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi della ricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente notificata, è atto unilaterale non accettizio e determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
  • Quando la rinuncia al ricorso intervenga dopo il consolidarsi di un orientamento di legittimità contrario alla tesi del ricorrente, possono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è applicabile in caso di estinzione del processo per rinuncia, poiché la disposizione è di stretta interpretazione e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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