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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33828/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza di appello che ha confermato la condanna per lesioni personali volontarie (guar. 20 giorni) aggravate da futili motivi e dall'uso di strumenti idonei all'offesa. Il ricorso svolge due censure principali: (1) violazione di legge e travisamento della prova contestando la ricostruzione dei fatti operata in giudizio, che i difensori ritengono configurabile come rissa e non come aggressione in due fasi; (2) mancata motivazione della Corte d'appello rispetto alle doglianze sollevate sul riconoscimento della sospensione condizionale della pena (nonostante il versamento della provvisionale) nei confronti di Tres e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli reiterativi e manifestamente infondati. Ha richiamato il valore della "doppia conforme" (coincidenza di primo e secondo grado) e il limite della sindacabilità in sede di legittimità rispetto a ricostruzioni alternative dei fatti; ha ritenuto inammissibile la rilettura alternativa delle dichiarazioni testimoniali proposta dalla difesa. Sul piano della sospensione condizionale, la Cassazione ha chiarito che la sua verifica rispetto all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è attività di esecuzione: essendo la sospensione già stata disposta in primo grado e la provvisionale fissata, la Corte d'appello non era tenuta a riesprimersi. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che ha valorizzato precedenti penalità e gravità delle lesioni, ribadendo che la valutazione è di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizi motivazionali. Conseguentemente la condanna è stata confermata; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile di euro 3.600 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione sulle questioni di fatto quando vi è adeguata valutazione conforme nei gradi di merito; il vizio deducibile è solo la pretermissione di temi probatori decisivi o il loro manifesto travisamento in entrambi i gradi.

  • Sezioni Unite - principio sulla sospensione condizionale subordinata a obbligo risarcitorio

    Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori), Rv. 283577

    Stabilisce che il termine per adempiere l'obbligo risarcitorio che condiziona la sospensione condizionale deve essere fissato in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; la verifica dell'adempimento è di competenza dell'esecuzione.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i termini di prescrizione/decadenza di riferimento (due o cinque anni) per determinare il termine rilevante se non fissato in sentenza per l'adempimento che condiziona la sospensione.

  • art. 167 cod. pen.

    Regola l'esecuzione della pena: se l'obbligo che condiziona la sospensione non è adempiuto nei termini, la pena viene mandata in esecuzione.

  • art. 62-bis c.p.

    Attribuisce al giudice la facoltà di valutare circostanze attenuanti generiche sulla base di molteplici elementi sintomatici; tale valutazione è di merito e non automaticamente sindacabile in Cassazione.

  • art. 133 c.p.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena e i fattori considerabili nella valutazione delle attenuanti generiche; il giudice di merito può basare la decisione anche su uno solo degli elementi ritenuti prevalenti.

Massime di principio

  • Quando primo e secondo grado forniscono motivazioni conformi e congrue ("doppia conforme"), la Cassazione è riluttante a riesaminare i fatti: sono ammesse solo censure che dimostrino omissione o manifesto travisamento dei profili probatori decisivi.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a una "rilettura alternativa" delle prove testimoniali o a proporre una ricostruzione diversa dei fatti: bisogna dimostrare vizi motivazionali rilevanti e specifici.
  • La sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio va valutata soprattutto in sede di esecuzione: il giudice dell'impugnazione non è obbligato a riesprimersi se la sospensione è già stata disposta in primo grado e il termine per l'adempimento è stato fissato.
  • La verifica dell'adempimento della provvisionale che condiziona la sospensione è compito dell'ufficio dell'esecuzione; l'adempimento comporterà la sospensione, l'inadempimento l'esecuzione della pena.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di merito basata su elementi positivi: la loro esclusione, purché congruamente motivata, non è facilmente censurabile in Cassazione.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, è possibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda alla cassa delle ammende.

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