Cassazione Penale, Sentenza n. 33828/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza di appello che ha confermato la condanna per lesioni personali volontarie (guar. 20 giorni) aggravate da futili motivi e dall'uso di strumenti idonei all'offesa. Il ricorso svolge due censure principali: (1) violazione di legge e travisamento della prova contestando la ricostruzione dei fatti operata in giudizio, che i difensori ritengono configurabile come rissa e non come aggressione in due fasi; (2) mancata motivazione della Corte d'appello rispetto alle doglianze sollevate sul riconoscimento della sospensione condizionale della pena (nonostante il versamento della provvisionale) nei confronti di Tres e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli reiterativi e manifestamente infondati. Ha richiamato il valore della "doppia conforme" (coincidenza di primo e secondo grado) e il limite della sindacabilità in sede di legittimità rispetto a ricostruzioni alternative dei fatti; ha ritenuto inammissibile la rilettura alternativa delle dichiarazioni testimoniali proposta dalla difesa. Sul piano della sospensione condizionale, la Cassazione ha chiarito che la sua verifica rispetto all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è attività di esecuzione: essendo la sospensione già stata disposta in primo grado e la provvisionale fissata, la Corte d'appello non era tenuta a riesprimersi. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che ha valorizzato precedenti penalità e gravità delle lesioni, ribadendo che la valutazione è di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizi motivazionali. Conseguentemente la condanna è stata confermata; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile di euro 3.600 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione sulle questioni di fatto quando vi è adeguata valutazione conforme nei gradi di merito; il vizio deducibile è solo la pretermissione di temi probatori decisivi o il loro manifesto travisamento in entrambi i gradi.
Sezioni Unite - principio sulla sospensione condizionale subordinata a obbligo risarcitorio
Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori), Rv. 283577
Stabilisce che il termine per adempiere l'obbligo risarcitorio che condiziona la sospensione condizionale deve essere fissato in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; la verifica dell'adempimento è di competenza dell'esecuzione.
Fissa i termini di prescrizione/decadenza di riferimento (due o cinque anni) per determinare il termine rilevante se non fissato in sentenza per l'adempimento che condiziona la sospensione.
Regola l'esecuzione della pena: se l'obbligo che condiziona la sospensione non è adempiuto nei termini, la pena viene mandata in esecuzione.
Attribuisce al giudice la facoltà di valutare circostanze attenuanti generiche sulla base di molteplici elementi sintomatici; tale valutazione è di merito e non automaticamente sindacabile in Cassazione.
Elenca i criteri per la determinazione della pena e i fattori considerabili nella valutazione delle attenuanti generiche; il giudice di merito può basare la decisione anche su uno solo degli elementi ritenuti prevalenti.
Massime di principio
- Quando primo e secondo grado forniscono motivazioni conformi e congrue ("doppia conforme"), la Cassazione è riluttante a riesaminare i fatti: sono ammesse solo censure che dimostrino omissione o manifesto travisamento dei profili probatori decisivi.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a una "rilettura alternativa" delle prove testimoniali o a proporre una ricostruzione diversa dei fatti: bisogna dimostrare vizi motivazionali rilevanti e specifici.
- La sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio va valutata soprattutto in sede di esecuzione: il giudice dell'impugnazione non è obbligato a riesprimersi se la sospensione è già stata disposta in primo grado e il termine per l'adempimento è stato fissato.
- La verifica dell'adempimento della provvisionale che condiziona la sospensione è compito dell'ufficio dell'esecuzione; l'adempimento comporterà la sospensione, l'inadempimento l'esecuzione della pena.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di merito basata su elementi positivi: la loro esclusione, purché congruamente motivata, non è facilmente censurabile in Cassazione.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, è possibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda alla cassa delle ammende.
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