Cassazione Civile, Ordinanza n. 14912/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio concernente il quantum degli accessori dovuti dall'ente previdenziale su somme corrisposte a titolo di indennità integrativa speciale su pensione. In sede di rinvio, la corte territoriale ha rideterminato gli accessori dovuti, calcolandoli al netto delle ritenute erariali, ha rigettato la domanda di restituzione proposta dall'ente e ha condannato quest'ultimo alle spese di tutti i gradi di giudizio secondo soccombenza. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti limitati al capo sulle spese: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere applicato la soccombenza all'ente nonostante la sua pretesa vittoria; 2) violazione degli artt. 394 e 360 c.p.c., per avere posto a carico dell'ente le spese di tutti i gradi nonostante l'esito favorevole almeno parziale; 3) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CDFUE per asserita mancanza di motivazione sulla regolazione delle spese e sulla soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché il giudice del rinvio deve regolare le spese in base all'esito globale della lite, valutando la soccombenza complessiva e non il risultato separato dei singoli gradi. Nel caso concreto, pur essendo stata riconosciuta in parte una minore misura degli accessori rispetto a quella fissata in primo grado, l'ente restava comunque tenuto al pagamento della prestazione principale e degli accessori, mentre era stata rigettata la sua domanda di restituzione; pertanto la valutazione di soccombenza e la condanna alle spese sono state considerate corrette. La Corte ha inoltre disposto il pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, da valutare in relazione all'esito complessivo della controversia.
La compensazione o diversa regolazione delle spese non è dovuta quando la soccombenza complessiva permane in capo a una parte.
Nel giudizio di rinvio la regolazione delle spese deve essere coerente con l'esito del giudizio definito in sede di rinvio e con l'esito globale della lite.
È richiamato solo come norma sul ricorso per cassazione, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo decisivo.
art. 111 Cost.
La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché la decisione sulle spese risultava sorretta da motivazione sufficiente.
art. 6 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa carenza motivazionale; la Corte non vi ha ravvisato violazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 3, comma 2, D.M. 352/1998
Norma richiamata nel merito della quantificazione degli accessori, che la corte territoriale ha applicato per il calcolo al netto delle ritenute erariali.
Richiamato per il medesimo criterio di calcolo degli accessori al netto delle ritenute erariali.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese va effettuata tenendo conto dell'esito globale della lite, e non isolando l'esito di ciascun grado o fase processuale.
- Se la parte che ha ottenuto un limitato miglioramento quantitativo della decisione resta comunque sostanzialmente soccombente sul complesso delle domande, la condanna alle spese secondo soccombenza è corretta.
- La motivazione sulla regolazione delle spese è sufficiente quando consente di comprendere che il giudice ha valutato la complessiva soccombenza delle parti e il concreto esito della controversia.
- Il rigetto della domanda restitutoria proposta in sede di rinvio può rilevare, ai fini delle spese, quanto o più della parziale riduzione dell'importo originariamente accertato.
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