Cassazione Penale, Sentenza n. 29215/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, riformando l'assoluzione di primo grado, lo ha condannato per avere reso dichiarazioni non veritiere nella domanda per il reddito di cittadinanza, indicando come disoccupata e priva di redditi la sorella convivente, mentre questa aveva percepito somme da trattamento di fine rapporto e da lavoro. Con il primo motivo deduce l'improcedibilità dell'appello per superamento del termine di durata massima di cui all'art. 344-bis c.p.p.; con il secondo contesta l'elemento soggettivo, sostenendo che si sarebbe trattato di mera negligenza e di mancato controllo sulla dichiarazione compilata dalla madre; con il terzo censura il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; con il quarto contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la disciplina dell'improcedibilità per superamento del termine di durata massima del giudizio di appello non si applica ratione temporis ai reati commessi prima dell'1 gennaio 2020; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che l'imputato era consapevole della documentazione necessaria per il reddito di cittadinanza e che l'errore sulla spettanza del beneficio integra errore su legge penale, non idoneo a escludere il dolo; ha reputato non fondato il terzo motivo perché il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e può essere escluso già per l'entità non irrisoria del danno; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, non confrontato con la ratio del diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
integra il precetto penale relativo alle false dichiarazioni rese per ottenere il reddito di cittadinanza; la violazione della disciplina sulle dichiarazioni richieste per il beneficio fonda il dolo specifico, indipendentemente dal conseguimento del beneficio.
la disciplina dell'improcedibilità per superamento del termine massimo del giudizio di appello non si applica ai reati commessi prima dell'1 gennaio 2020, quindi non opera per fatti antecedenti alla riforma Cartabia.
art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134
le disposizioni sull'improcedibilità in appello si applicano solo ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020 in poi.
art. 3 Cost.
richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale già ritenuta manifestamente infondata.
art. 25 Cost.
richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale già ritenuta manifestamente infondata.
art. 111 Cost.
richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale già ritenuta manifestamente infondata.
l'ignoranza o l'errore sulla spettanza del reddito di cittadinanza non esclude il dolo quando si traduce in errore su legge penale.
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie; può essere esclusa valorizzando anche un solo elemento decisivo, come l'entità del danno.
parametro per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando ricorrono i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La disciplina dell'improcedibilità per superamento del termine massimo del giudizio di appello introdotta dalla riforma Cartabia non si applica ai reati commessi prima del 1 gennaio 2020.
- Nelle contestazioni relative al reddito di cittadinanza, la consapevolezza della necessità di dichiarare correttamente tutti i componenti del nucleo familiare è decisiva per il dolo; l'omesso controllo su dichiarazioni rese da terzi non esclude responsabilità quando l'agente era tenuto a verificare la veridicità dei dati inseriti.
- L'errore sulla spettanza di un beneficio assistenziale, quando incide sul contenuto del precetto penale che punisce le dichiarazioni mendaci, si risolve in errore su legge penale e non esclude il dolo.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. la tenuità del fatto va apprezzata con valutazione complessiva, ma il giudice può negarla sulla base di un solo elemento decisivo, come un danno non minimo per la persona offesa pubblica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie in tema di diniego delle attenuanti generiche.
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