Cassazione Penale, Sentenza n. 22668/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 30/11/2023 che aveva, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, riformato l'ordinanza del G.I.P. (24/10/2023) applicando congiuntamente l'obbligo di dimora nel comune di residenza e l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in relazione ai reati di estorsione (capo 1) e di turbativa d'asta (capo 2), entrambi con aggravante "per modalità mafiose". Il ricorrente deduce: mancanza di gravi indizi di colpevolezza; inesistenza dei presupposti per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; inesistenza delle esigenze cautelari; errata valutazione e interpretazione delle intercettazioni e delle conversazioni tra le parti; contestazione della credibilità della persona offesa (Sodano) e della lettura fatta dal Tribunale degli atti probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente individuato gravi indizi di colpevolezza per entrambi i reati sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, riscontri GPS sull'autovettura di Stracuzzi e registrazioni audio, nonché del contesto territoriale (provincia di Agrigento) e delle misure di prevenzione applicate a Stracuzzi, elementi utili a valorizzare l'aggravante "per modalità mafiose". La Corte ha inoltre richiamato il limite del sindacato in sede di legittimità sulla valutazione della credibilità delle fonti e sulla motivazione: non è ammessa revisione dei fatti se non per carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, vizi che non sono stati riscontrati. Sono state quindi confermate le esigenze cautelari in termini di pericolo di reiterazione e la congruità della misura adottata (obbligo di dimora e presentazione quotidiana), valutate anche in considerazione dell'età e dello stato di incensuratezza del ricorrente. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; il provvedimento impugnato è divenuto esecutivo e sono disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
Norma richiamata come titolo dell'appello originario (appello ex art. 310 c.p.p. presentato dal pubblico ministero) — utilizzata per descrivere il tipo di impugnazione che ha portato alla revisione dell'ordinanza del G.I.P.
Aggravante "per modalità mafiose": la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'aggravante fosse giustificata dal contesto territoriale notoriamente soggetto a influenza mafiosa e dalla vicinanza di Stracuzzi ad ambienti mafiosi (anche desumibile dalle misure di prevenzione a suo carico).
Richiamato quale norma che abilita alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 28, Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Norma esecutiva indicata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione che rende esecutivo il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione del giudice di merito è molto limitato: può intervenire solo per carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà; valutazioni di merito e di credibilità delle persone offese o dei testimoni restano principalmente riservate al giudice di merito.
- L'aggravante "per modalità mafiose" può essere ricavata anche dal contesto ambientale e dalle circostanze indirette (ad es. misure di prevenzione a carico del presunto autore, notoria presenza di consorterie mafiose nel territorio) e non richiede sempre un esplicito collegamento formale con un'organizzazione.
- Elementi indiziari diversi (dichiarazioni della persona offesa, riscontri GPS, registrazioni audio) possono concorrere a formare un quadro probatorio valido per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare.
- Quando il giudice di merito ritiene sussistenti esigenze cautelari recenti e concrete (pericolo di reiterazione), può scegliere misure interdittive proporzionate allo stato personale dell'indagato (es. obblighi di dimora e di presentazione) in alternativa a misure più gravi.
- In Cassazione non è consentito proporre una semplice rivalutazione alternativa dei fatti o una diversa lettura delle prove: il ricorso che si risolve in mera alternativa probatoria è inammissibile se non dimostra i vizi formali o logico‑giuridici tassativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22591/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22593/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22594/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22595/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22597/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22598/2024 del 05/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →