Cassazione Civile, Ordinanza n. 05503/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice ha promosso giudizio davanti al Tribunale di Velletri chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal 23 gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con la datrice di lavoro individuale, nonché la condanna al pagamento di differenze retributive e TFR. Le domande erano state estese anche ad alcune società indicate come committenti, vettori e sub-vettori asseritamente corresponsabili. Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ha però declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, ritenendo competente quest'ultimo in quanto sede legale della datrice e luogo di insorgenza e verosimile cessazione del rapporto. Con regolamento necessario di competenza la ricorrente ha censurato tale decisione deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 413, comma 2, c.p.c. per non avere il giudice considerato che il rapporto sarebbe sorto a Pomezia, nel parcheggio-deposito degli automezzi ove la datrice avrebbe conosciuto l'accettazione del lavoratore e ove gli autisti ritiravano e riconsegnavano i mezzi; dall'altro, l'omessa considerazione di circostanze di fatto non contestate e già oggetto di prova, relative alla disponibilità di un parcheggio-deposito in Pomezia qualificabile come dipendenza aziendale. La ricorrente ha invocato anche gli artt. 38, 115 e 416 c.p.c. e gli artt. 1321 e 1326 c.c., sostenendo che il criterio sostanziale della dipendenza aziendale e del luogo di effettivo svolgimento della prestazione dovesse prevalere sul dato meramente formale della sede legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto fondate le censure perché, in materia di competenza territoriale ex art. 413, comma 2, c.p.c., la nozione di dipendenza aziendale comprende il luogo in cui il datore abbia dislocato un nucleo, anche modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, e può includere anche un parcheggio-deposito di proprietà di terzi se lì hanno inizio e fine le mansioni quotidiane del lavoratore. Ha inoltre ribadito che l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo eccezione in senso proprio, impone al convenuto di contestare specificamente ciascun criterio di collegamento allegato dall'attore e di provare i fatti posti a fondamento della contestazione; in difetto, resta fissato il collegamento dedotto dall'attore. Nel caso concreto, la datrice aveva contestato solo genericamente l'esistenza di una propria dipendenza aziendale, senza confutare specificamente le puntuali circostanze dedotte sulla base probatoria. Perciò la competenza territoriale è stata dichiarata del Tribunale di Velletri, davanti al quale il giudizio dovrà proseguire previa riassunzione nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza, con spese rimesse alla decisione finale.
Norme richiamate
consente il regolamento necessario di competenza proposto avverso l'ordinanza del giudice di merito che ha declinato la competenza territoriale.
prevede criteri territoriali alternativi nel rito del lavoro; il luogo di dipendenza aziendale può coincidere con il parcheggio-deposito dei mezzi funzionali alla prestazione, e la contestazione dell'incompetenza richiede una specifica confutazione dei criteri allegati.
richiamato tra le norme violate in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale.
richiamato a sostegno della mancata contestazione specifica dei fatti allegati dalla lavoratrice.
richiamato per il regime di contestazione nel rito del lavoro.
indicato per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza.
richiamato dal ricorrente in relazione alla conclusione del contratto di lavoro e al luogo di instaurazione del rapporto.
richiamato dal ricorrente per individuare il luogo di conclusione del contratto al momento della conoscenza dell'accettazione.
Massime di principio
- In materia di competenza territoriale nel rito del lavoro, il criterio della "dipendenza aziendale" va inteso in senso sostanziale: rileva il luogo in cui il datore abbia organizzato, anche in modo modesto, beni e mezzi funzionali all'esercizio dell'impresa.
- Un parcheggio o deposito di automezzi utilizzato stabilmente per il ritiro e la riconsegna dei mezzi impiegati dal lavoratore può integrare una dipendenza aziendale rilevante ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., anche se situato in locale non di proprietà del datore.
- L'eccezione di incompetenza territoriale nel processo del lavoro, essendo eccezione in senso proprio, deve contenere una contestazione specifica di ciascun criterio di collegamento allegato dall'attore e deve essere sorretta dalla prova dei fatti contrari; una contestazione generica non è sufficiente.
- Quando l'attore allega e prova fatti concreti idonei a radicare più criteri di collegamento territoriali, e il convenuto non li contesta specificamente, il collegamento dedotto dall'attore resta fissato e il giudice adito conserva la competenza.
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