Cassazione Penale, Sentenza n. 07445/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso ex art. 608, comma 2, c.p.p., per violazione dell'art. 131-bis c.p. e per illogicità e apparente motivazione: si contesta che il Tribunale abbia escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. ritenendo che il bene fosse "dimenticato" dalla persona offesa e abbia dichiarato la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis senza valutare compiutamente che l'imputato si era impossessato di portafogli, giubbotto e carta di credito della vittima e che tale carta è stata utilizzata per due operazioni distinte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto erronea e illogica l'esclusione dell'aggravante basata sulla sola dichiarazione della persona offesa che il bene fosse dimenticato; ha inoltre constatato che la motivazione sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis è apparente perché mancava la valutazione complessiva richiesta (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo ai sensi dell'art. 133, comma 1). Richiamata la giurisprudenza (Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj), la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Torino in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 608, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che autorizza il Procuratore della Repubblica a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e meritevole di accoglimento.
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia motivato adeguatamente la valutazione della tenuità, omettendo la valutazione complessiva richiesta.
Aggravante applicabile al reato di furto; la Corte ha ritenuto che l'esclusione dell'aggravante da parte del Tribunale fosse infondata e motivata in modo illogico, dato che l'imputato si era impossessato di beni e la carta di credito era stata utilizzata.
Criteri per la determinazione della sanzione e per valutare la tenuità: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo. La Corte ha richiamato questo articolo come parametro che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare e motivare nella decisione sul 131-bis.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj), Rv.266590
Interpretazione giurisprudenziale che conferma come la valutazione della particolare tenuità richieda un giudizio complessivo e motivato delle circostanze; citata dalla Corte per sostenere l'insufficienza della motivazione del Tribunale.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo: motivazioni generiche o affermazioni non argomentate sono insufficienti.
- L'esclusione o l'applicazione di aggravanti (qui art. 625, comma 1, n. 7) deve poggiare su un chiaro e coerente riscontro fattuale; se vi sono elementi obiettivi come l'impossessamento di beni e l'uso della carta di credito sottratta, l'esclusione dell'aggravante può essere considerata illogica.
- Operazioni distinte effettuate con una carta di credito sottratta peggiorano il quadro fattuale e possono ostare al riconoscimento della tenuità del fatto, perché aumentano il danno o il pericolo e il grado di colpevolezza.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione quando la sentenza di merito manca di adeguata motivazione o ha errato l'applicazione della legge; la Corte di legittimità può annullare e rinviare per nuovo giudizio se la motivazione è apparente o insufficiente.
- In casi simili, il giudice di merito, sul rinvio, dovrà riesaminare sia la sussistenza delle aggravanti sia l'eventuale applicabilità dell'art. 131-bis fornendo una motivazione puntuale e comparativa rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.
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