Cassazione Civile, Ordinanza n. 06934/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel giudizio di merito tra il ricorrente e un altro soggetto, il tribunale ha liquidato il compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio dopo che il processo era già stato definito con sentenza. Il ricorrente ha proposto un unico motivo lamentando la violazione dell'art. 83, comma 1, d.P.R. 115/2002, sostenendo che il decreto di liquidazione fosse nullo insanabilmente o comunque abnorme perché emesso quando il giudice aveva già esaurito il potere di provvedere sulle spese e sui compensi del consulente. Le parti intimate non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha accertato che la sentenza che definiva il giudizio era già stata depositata prima del decreto di liquidazione del compenso al c.t.u.; da ciò ha tratto la conseguenza che il giudice aveva ormai perso il potere di provvedere sulla liquidazione. Ha qualificato il decreto come provvedimento emesso in carenza di potere, quindi abnorme e affetto da nullità insanabile. Ha quindi cassato il decreto senza rinvio, ritenendo che la causa non potesse essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e ha dichiarato irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 83, comma 1, d.P.R. 115/2002
la liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio deve avvenire quando il giudice conserva ancora il potere di provvedere nel processo; se il giudizio è già definito con sentenza, il decreto successivo è emanato senza potere
l'opposizione prevista da questa norma non è il rimedio corretto contro il decreto di liquidazione emesso in carenza di potere, perché in tale ipotesi è esperibile il ricorso straordinario per cassazione
art. 111 Cost.
consente il ricorso straordinario per cassazione avverso un provvedimento abnorme, reso in carenza di potere e idoneo a incidere in modo definitivo su diritti soggettivi
il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel rispetto del termine lungo previsto per le impugnazioni
il consulente tecnico d'ufficio, pur non potendo ottenere la liquidazione dal giudice che ha ormai esaurito il potere, conserva la possibilità di agire in via monitoria per il pagamento del compenso
non consente, nel caso concreto, una decisione della causa nel merito da parte della Corte, imponendo la cassazione senza rinvio
Massime di principio
- Il giudice che abbia già definito il giudizio con sentenza non conserva più il potere di liquidare il compenso del consulente tecnico d'ufficio; un decreto emesso successivamente è affetto da carenza di potere e deve qualificarsi come abnorme.
- Contro il decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. emesso dopo la definizione del giudizio non è esperibile l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, ma il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento incide definitivamente su un diritto soggettivo ed è emanato fuori dal perimetro dei poteri del giudice.
- La perdita del potere di liquidazione da parte del giudice non pregiudica il diritto del consulente al compenso, che può essere azionato con il decreto ingiuntivo nei modi ordinari.
- Quando il vizio consiste nell'adozione di un provvedimento in assenza assoluta di potere e la causa non è suscettibile di decisione nel merito, la cassazione deve avvenire senza rinvio.
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