Sentenza del 16/02/2023 n. 4902 - Corte di Cassazione
TARI - Occupazione aree comunali- Rifiuti speciali - Agevolazioni tributarie- Onere della prova-Impresa contribuente-Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla soggezione a TARI per il 2015 di un magazzino in cui la contribuente dichiarava di produrre rifiuti speciali (imballaggi terziari e rifiuti terziari/secondari misti) smaltiti tramite soggetto privato autorizzato. Il Comune aveva emesso cartella di pagamento per TARI; la contribuente ha chiesto l'esenzione totale sostenendo che il Comune non fornisce servizio per i rifiuti speciali. Le questioni centrali: se e quando gli imballaggi (in particolare terziari e secondari) siano assimilabili ai rifiuti urbani e quindi assoggettabili a TARI; quale sia l'onere probatorio per ottenere l'esclusione di parti di superficie dalla base imponibile; se la riduzione dovuta è totale (esenzione) o proporzionale (riduzione tariffaria in base alla quantità avviata al recupero).
La decisione
La CTR aveva accolto il ricorso della E. s.p.a. concedendo l'esenzione totale. La Corte di Cassazione ha invece cassato parzialmente la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte territoriale in diversa composizione. La Suprema Corte ha ritenuto che: a) gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e dunque non sono soggetti alla TARI; b) tuttavia l'esenzione totale è corretta solo se in alcune aree si producono in via esclusiva rifiuti speciali: se produzione di imballaggi terziari è congiunta ad altri rifiuti assimilati, non spetta l'esenzione totale ma una riduzione proporzionale della superficie tassabile o una riduzione tariffaria in base alla quantità avviata al recupero; c) l'impresa contribuente ha l'onere di fornire all'Amministrazione i dati e la denuncia per dimostrare l'esistenza e la delimitazione delle aree non tassabili (documentazione, formulari, perizie, attestazioni degli smaltitori autorizzati); d) la CTR ha sbagliato nel riconoscere l'esenzione totale senza accertare che in quelle aree si formassero esclusivamente rifiuti speciali. Quindi procedimento rinviato per nuovo esame sulla quantificazione della superficie non tassabile o sulla riduzione tariffaria.
Norme richiamate
Stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto della parte in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente; la Corte interpreta la norma come criterio che consente l'esclusione parziale della superficie ma richiede prova e delimitazione.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi)
art. 21; Titolo 2 (art. 34-49 in generale), art. 35, art. 38, art. 43, art. 49, comma 14
Attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare rifiuti speciali agli urbani (art.21) ma prevede un regime speciale per gli imballaggi: definizioni di primari/secondari/terziari, responsabilità dei produttori/utilizzatori e divieto di immettere imballaggi terziari nel circuito dei rifiuti urbani; disciplina la possibilità di riduzioni tariffarie per quantità avviata al recupero (art.49, comma 14). La Corte ne ricava che gli imballaggi terziari non sono assimilabili ope legis ai rifiuti urbani e che l'assimilazione dei secondari è subordinata a raccolta differenziata/avvio al recupero.
D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 507
art. 62, comma 3; art. 67, comma 2; art. 70 (obbligo denuncia)
Disciplina la TARSU/TIA tradizionale: la tassa è rapportata alle superfici occupate e prevede l'esclusione dalla tassa della sola parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali (art.62); inoltre impone l'obbligo di denuncia e attribuisce al contribuente l'onere di informazione per ottenere l'esclusione.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente)
Ha riformato la disciplina delle tariffe sui rifiuti (TIA 2) e previsto disposizioni transitorie; la Corte ricorda la vicenda normativa per giustificare l'applicabilità, nel periodo considerato, della disciplina TARSU/TIA precedente e delle relative regole di determinazione della tariffa.
Ha approvato il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento; la Corte lo cita come fonte che consente, nella fase transitoria, l'applicazione di criteri di determinazione e di riduzione proporzionale in relazione ai rifiuti avviati al recupero.
Principio sull'onere della prova: la Corte precisa che, pur spettando all'Amministrazione l'onere di provare l'obbligazione tributaria in generale, il contribuente ha l'onere informativo/di denuncia per la quantificazione della tassa e per dimostrare l'esistenza e la delimitazione delle aree non tassabili.
art. 17, comma terzo (abrogazione art. 39 L.146/1994)
L'abrogazione dell'assimilazione ope legis ha restituito ai Comuni la facoltà discrezionale di assimilare o meno rifiuti speciali agli urbani; la Corte usa questo profilo per escludere assimilazioni automatiche degli imballaggi terziari.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e quindi, in generale, non sono soggetti alla TARI; i regolamenti comunali che li assimilano vanno disapplicati in parte qua.
- L'esclusione dalla base imponibile riguarda solo le superfici in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali: se nella stessa area si producono anche rifiuti assimilati, non spetta l'esenzione totale ma una riduzione proporzionale della superficie tassabile o una riduzione tariffaria commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero.
- L'onere di provare l'esenzione totale o la delimitazione delle aree non tassabili grava sul contribuente: è necessario fornire denuncia, formulari, perizie, attestazioni degli smaltitori autorizzati e ogni documentazione idonea a dimostrare la natura dei rifiuti e la delimitazione delle aree.
- Se il contribuente vuole ottenere una riduzione tariffaria basata sulle quantità avviate al recupero deve chiederla e documentarla specificamente (non è sostitutiva la sola richiesta di esenzione totale).
- Il giudice tributario deve accertare fattualmente la natura dei rifiuti e la corrispondente delimitazione delle superfici prima di riconoscere esenzioni o riduzioni: decisioni che concedono esenzione totale senza accertamento sono suscettibili di cassazione.
- In fase preventiva si consiglia al contribuente di formalizzare tempestivamente la denuncia all'ente, conservare e produrre formulari, contratti con soggetti autorizzati e perizie tecniche che delimitino le aree produttive di rifiuti speciali.
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