Cassazione Penale, Sentenza n. 7245/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per tre delitti di truffa aggravata (artt. 110 e 642 c.p.) in relazione a tre presunti sinistri stradali ritenuti mai avvenuti. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) omissione di valutazione di censura sull'eventuale genericità delle imputazioni e errori di intestazione; 2) vizio di motivazione sui dettagli degli episodi contestati; 3) tardività della querela presentata dalla società ITAS per uno dei sinistri (decadenza del termine); 4) uso di elementi indiziari riconducibili a plurime condotte fraudolente diverse da quelle specificamente giudicate per ritenere la responsabilità del Varisto (in particolare: il fatto che le auto fossero intestate a Proteus di cui Varisto era amministratore, la presenza di pagamenti poi girati al padre e messaggi fra padre e figlio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso meritevole in parte: i primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati (1° motivo: inammissibile per manifesta infondatezza poiché le imputazioni risultavano sufficientemente dettagliate; 2° motivo: infondato perché la Corte d'appello aveva chiarito i riferimenti alle singole fattispecie nonostante errori formali; 3° motivo: infondato in quanto la querela decorre dal momento della conoscenza certa, non dalla semplice esistenza di indagine). Il quarto motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte di legittimità ha ritenuto che la qualità di amministratore della società e la circostanza che indennizzi siano transitati anche al padre non siano sufficienti, senza ulteriori specificazioni probatorie, a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la consapevole partecipazione del ricorrente alle frodi contestate. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 110
Richiamato come norma relativa alla partecipazione nel reato (concorso di persone); la Corte ha valutato la necessità di elementi probatori specifici per accertare la partecipazione attiva del ricorrente.
Codice Penale, art. 642
Norma sulla truffa; è il reato contestato nei tre capi imputazione e la Corte ha richiesto prova certa della componente soggettiva e dell'apporto causale del ricorrente alle singole frodi.
D.L. n.137/2020, art.23 co.8
Richiamato come norma procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione.
Giurisprudenza sulla decorrenza del termine di querela (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019)
Principio applicato: il termine per la querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, basata su elementi seri e concreti, della fattispecie del reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; la mera conoscenza dell'esistenza di un'indagine non è sufficiente.
Giurisprudenza su inammissibilità per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014)
Principio richiamato: è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non ha esaminato un motivo d'appello che era ab origine manifestamente infondato, poiché il suo eventuale accoglimento non produrrebbe esito favorevole in rinvio.
Massime di principio
- La mera qualità di amministratore di una società proprietaria dei beni coinvolti non è di per sé sufficiente a provare la partecipazione consapevole a frodi; servono elementi probatori specifici che colleghino direttamente il soggetto ai singoli eventi.
- Non è ammesso fondare una condanna esclusivamente su condotte similari o su reati diversi non oggetto di giudizio: bisogna dimostrare il nesso causale e la consapevolezza riferibile ai fatti contestati.
- Errori formali nell'intestazione o nella numerazione delle imputazioni (epigrafe, riferimenti numerici) possono essere sanati se la descrizione delle condotte è comunque chiara e consente la riferibilità delle accuse; tali vizi formali non incidono automaticamente sulla validità della sentenza.
- Il termine per la proposizione della querela decorre quando la persona offesa ha conoscenza certa degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; la semplice conoscenza di un'indagine non fa decorrere il termine.
- In situazioni analoghe è prudente raccogliere e documentare elementi probatori diretti (es. comunicazioni inequivocabili, tracce bancarie puntuali che collegano importi al ricorrente, testimoni che attestino il coinvolgimento personale) piuttosto che affidarsi a presunzioni tratte dalla titolarità societaria o dal comportamento di terzi.
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