Cassazione Civile, Ordinanza n. 06826/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. È stata inoltre disposta la compensazione di fatto delle spese nel senso che la Corte ha statuito "nulla spese".
Esito
Favorevole al resistente (risparmiatore)
La controversia
Una cointestataria di un buono postale fruttifero emesso nel 1985, con clausola di pari facoltà di rimborso, chiese nel 2017 il rimborso integrale del titolo dopo il decesso dell'altra cointestataria avvenuto nel 1990. L'emittente negò il pagamento sostenendo che, in caso di morte di uno dei cointestatari, il rimborso non potesse avvenire solo in favore della superstite, ma richiedesse una quietanza congiunta della cointestataria in vita e degli eredi della defunta. Il Tribunale accolse la domanda della risparmiatrice; la Corte d'appello confermò, ritenendo applicabile ai buoni la disciplina previgente del codice postale e comunque la solidarietà attiva ex art. 1292 c.c., escludendo che il rinvio alla disciplina dei libretti postali potesse prevalere sulla disciplina speciale dei buoni. In cassazione l'emittente dedusse violazione del d.p.r. n. 156/1973 e del d.p.r. n. 256/1989, sostenendo che la normativa previgente, espressamente richiamata per i buoni emessi fino al 27.12.2000, dovesse governare il caso e che la Corte territoriale avesse erroneamente disatteso l'orientamento della Cassazione richiamato in ricorso. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente depositò rinuncia al ricorso, notificata alla controparte.
Norme richiamate
d.p.r. n. 156/1973, artt. 182, 184 e 187
Richiamati come disciplina del codice postale applicabile ai buoni fruttiferi emessi sino al 27.12.2000, secondo la tesi della ricorrente.
d.p.r. n. 256/1989, artt. 203 e 208
Richiamati nel giudizio di merito e nel ricorso per la disciplina dei buoni e per il rinvio alla regolamentazione dei libretti postali, nonché per sostenere la disciplina del rimborso in caso di cointestazione.
d.m. 19.12.2000, art. 9, comma 2
Indicato come norma abrogatrice che, secondo la ricorrente, avrebbe comunque mantenuto applicabile la disciplina previgente ai buoni emessi prima della sua entrata in vigore.
art. 14 disp. gen.
Citato nel motivo di ricorso insieme alle norme postali, a sostegno dell'interpretazione della disciplina applicabile nel tempo.
Richiamato dalla Corte d'appello come base della solidarietà dal lato attivo ritenuta applicabile ai cointestatari.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione di legge.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia validamente al ricorso per cassazione, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare il merito delle censure.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina la chiusura del processo e rende superflua la verifica della fondatezza dei motivi di violazione di legge.
- Quando la causa concerne buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, la questione interpretativa ruota sulla disciplina applicabile al rimborso in caso di decesso di uno dei cointestatari e sul coordinamento tra disciplina speciale postale e regole generali della solidarietà attiva; nel caso esaminato, tuttavia, tale questione non è stata decisa per sopravvenuta rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06783/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06784/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06785/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06786/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06788/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06789/2024 del 14/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →