Cassazione Penale, Ordinanza n. 04937/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e meramente ripetitivi rispetto a quelli già esaminati e respinti in appello, e ha valorizzato la tenuta del quadro probatorio richiamato nella sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile di due distinti episodi di ricettazione. I motivi di ricorso contestavano la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale, ma la Corte di cassazione rileva che essi si limitavano a riproporre pedissequamente le censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza sviluppare una critica argomentata e specifica. Nel merito, la sentenza impugnata era fondata su un compendio probatorio ritenuto esaustivo: intercettazioni telefoniche tra l'imputato e il soggetto autore del reato presupposto, accordi sui luoghi e sulle modalità degli incontri per lo scambio della merce rubata, immagini di videosorveglianza che mostravano l'autovettura in uso all'imputato nei luoghi interessati, attività di localizzazione del telefono in uso all'imputato all'interno dell'auto e analisi dei pacchetti di sigarette rivenduti dall'imputato, risultati riconducibili alla merce sottratta nelle tabaccherie colpite dai furti.
Norme richiamate
La ricettazione risulta integrata sulla base di elementi probatori convergenti che consentono di ricostruire l'accordo per lo scambio e la rivendita della merce proveniente da furto; la mancata identificazione diretta dell'imputato non è di per sé decisiva se il quadro indiziario è univoco e oltre ogni ragionevole dubbio.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello, se non accompagnati da una critica specifica e argomentata della decisione impugnata.
- La deduzione di vizi motivazionali è inammissibile quando non confronta puntualmente le ragioni poste a fondamento della sentenza di merito e si traduce in doglianze apparenti.
- Ai fini della ricettazione, può essere sufficiente un quadro probatorio indiziario complessivamente coerente, composto da intercettazioni, videoriprese, attività di polizia giudiziaria e riscontri materiali sulla merce, anche in assenza di una identificazione diretta e isolata dell'imputato.
- La mancata identificazione formale del soggetto coinvolto non esclude la responsabilità quando gli elementi acquisiti consentono di ricondurre con certezza la condotta all'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
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