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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21158/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Franzese impugna per cassazione la sentenza che gli aveva inflitto 4 anni di reclusione e 1.200 euro di multa (artt. 416, 624-bis, 625 c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che con il Procuratore generale era stato concordato un patteggiamento diverso: una prima proposta (da lui accettata) prevedeva anni 3 e mesi 5 di reclusione e 950 euro di multa; la Corte d'appello avrebbe ignorato tale accordo e avrebbe poi fatto riferimento a una seconda proposta ambigua e oscura, senza che fosse evidentemente conferita al difensore una procura speciale per accettare l'accordo per suo conto. Inoltre contesta l'applicazione di una "riduzione per il rito" nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p., e lamenta l'aggiunta illegittima nella sentenza delle spese processuali non trattate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui la decisione è difforme dall'effettivo contenuto del concordato risultante dalla seconda proposta. Ha rilevato l'oscurità del testo dell'accordo (in particolare sul calcolo della multa e sulla presunta "riduzione per il rito", non prevista dall'art. 599-bis), l'assenza di prova di procura speciale rilasciata dall'imputato (l'accordo risulta raggiunto tramite il difensore con l'imputato assente) e l'impossibilità di riferirsi alla procura speciale relativa alla precedente proposta, di contenuto e termini diversi. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Roma per il prosieguo. La Corte ha ritenuto superflua l'ulteriore disamina del secondo motivo (spese processuali).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Procedura speciale per l'accordo in appello; la Corte osserva che il rito ex art. 599-bis non comporta alcuna riduzione automatica di pena come avviene per il rito ex art. 444 c.p.p.; occorre che l'accordo sia chiaro e che l'imputato lo abbia accettato personalmente o tramite procura speciale

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 599-bis per sottolineare che l'accordo deve essere personale o tramite procura speciale, pena l'inammissibilità/invalidità dell'accordo

  • art. 444 ss. cod. proc. pen.

    Rito del giudizio abbreviato/patteggiamento menzionato a titolo comparativo: a differenza dell'art. 444, il rito 599-bis non prevede lo "sconto" di pena, quindi non è corretto applicare una 'riduzione per il rito' nel calcolo dell'accordo ex art. 599-bis

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti equivalenti; citata nella motivazione relativa al calcolo della pena base e alla sua equivalenza rispetto alla recidiva

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Criterio di cumulo per reati multipli: utilizzato nella motivazione impugnata per aumentare la pena complessiva, prima di eventuali riduzioni previste dall'accordo

  • artt. 416, 624-bis, 625 cod. pen.

    Fatti-reato contestati all'imputato (reato associativo e reati contro il patrimonio); richiamati come contestazioni a carico del Franzese oggetto del patteggiamento

Massime di principio

  • Il patteggiamento ex art. 599-bis c.p.p. è atto personalissimo: l'imputato deve aderire di persona o tramite procura speciale espressa al difensore; l'accettazione tramite solo procura generica o tacita può rendere nullo l'accordo.
  • Il giudice non può infliggere una pena diversa o più grave rispetto a quella effettivamente concordata; la sentenza deve rispecchiare in modo chiaro e non ambiguo i termini dell'accordo.
  • Il rito previsto dall'art. 599-bis non prevede, diversamente da taluni altri riti speciali, uno sconto automatico di pena per la scelta del rito; pertanto ogni 'riduzione per il rito' va verificata nella normativa applicabile e non può essere assunto automaticamente nell'accordo.
  • Gli accordi scritti o manoscritti devono consentire la ricostruzione inequivoca del calcolo delle pene (parte detentiva e parte pecuniaria); l'oscurità o l'ambiguità nei calcoli possono portare all'annullamento dell'accordo e della sentenza.
  • L'inserimento di disposizioni (es. condanna alle spese) non oggetto dell'accordo o mai discusse può essere censurato e costituisce motivo di impugnazione.
  • Se il giudice d'appello disattende un accordo validamente concluso tra parti, l'annullamento senza rinvio è possibile quando la nullità o l'invalidità dell'accordo sono tali da rendere imprescindibile la trasmissione degli atti per nuovo esame.

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