Cassazione Penale, Sentenza n. 21158/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Franzese impugna per cassazione la sentenza che gli aveva inflitto 4 anni di reclusione e 1.200 euro di multa (artt. 416, 624-bis, 625 c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che con il Procuratore generale era stato concordato un patteggiamento diverso: una prima proposta (da lui accettata) prevedeva anni 3 e mesi 5 di reclusione e 950 euro di multa; la Corte d'appello avrebbe ignorato tale accordo e avrebbe poi fatto riferimento a una seconda proposta ambigua e oscura, senza che fosse evidentemente conferita al difensore una procura speciale per accettare l'accordo per suo conto. Inoltre contesta l'applicazione di una "riduzione per il rito" nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p., e lamenta l'aggiunta illegittima nella sentenza delle spese processuali non trattate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui la decisione è difforme dall'effettivo contenuto del concordato risultante dalla seconda proposta. Ha rilevato l'oscurità del testo dell'accordo (in particolare sul calcolo della multa e sulla presunta "riduzione per il rito", non prevista dall'art. 599-bis), l'assenza di prova di procura speciale rilasciata dall'imputato (l'accordo risulta raggiunto tramite il difensore con l'imputato assente) e l'impossibilità di riferirsi alla procura speciale relativa alla precedente proposta, di contenuto e termini diversi. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Roma per il prosieguo. La Corte ha ritenuto superflua l'ulteriore disamina del secondo motivo (spese processuali).
Norme richiamate
Procedura speciale per l'accordo in appello; la Corte osserva che il rito ex art. 599-bis non comporta alcuna riduzione automatica di pena come avviene per il rito ex art. 444 c.p.p.; occorre che l'accordo sia chiaro e che l'imputato lo abbia accettato personalmente o tramite procura speciale
Richiamato insieme all'art. 599-bis per sottolineare che l'accordo deve essere personale o tramite procura speciale, pena l'inammissibilità/invalidità dell'accordo
Rito del giudizio abbreviato/patteggiamento menzionato a titolo comparativo: a differenza dell'art. 444, il rito 599-bis non prevede lo "sconto" di pena, quindi non è corretto applicare una 'riduzione per il rito' nel calcolo dell'accordo ex art. 599-bis
Norma sulle circostanze attenuanti equivalenti; citata nella motivazione relativa al calcolo della pena base e alla sua equivalenza rispetto alla recidiva
art. 81, comma finale, cod. pen.
Criterio di cumulo per reati multipli: utilizzato nella motivazione impugnata per aumentare la pena complessiva, prima di eventuali riduzioni previste dall'accordo
artt. 416, 624-bis, 625 cod. pen.
Fatti-reato contestati all'imputato (reato associativo e reati contro il patrimonio); richiamati come contestazioni a carico del Franzese oggetto del patteggiamento
Massime di principio
- Il patteggiamento ex art. 599-bis c.p.p. è atto personalissimo: l'imputato deve aderire di persona o tramite procura speciale espressa al difensore; l'accettazione tramite solo procura generica o tacita può rendere nullo l'accordo.
- Il giudice non può infliggere una pena diversa o più grave rispetto a quella effettivamente concordata; la sentenza deve rispecchiare in modo chiaro e non ambiguo i termini dell'accordo.
- Il rito previsto dall'art. 599-bis non prevede, diversamente da taluni altri riti speciali, uno sconto automatico di pena per la scelta del rito; pertanto ogni 'riduzione per il rito' va verificata nella normativa applicabile e non può essere assunto automaticamente nell'accordo.
- Gli accordi scritti o manoscritti devono consentire la ricostruzione inequivoca del calcolo delle pene (parte detentiva e parte pecuniaria); l'oscurità o l'ambiguità nei calcoli possono portare all'annullamento dell'accordo e della sentenza.
- L'inserimento di disposizioni (es. condanna alle spese) non oggetto dell'accordo o mai discusse può essere censurato e costituisce motivo di impugnazione.
- Se il giudice d'appello disattende un accordo validamente concluso tra parti, l'annullamento senza rinvio è possibile quando la nullità o l'invalidità dell'accordo sono tali da rendere imprescindibile la trasmissione degli atti per nuovo esame.
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